Pubblicità o meno, questo è il problema. Secondo quanto comunicato dalla Fiavet, nel corso delle ultime settimane si sono inaspriti i controlli dei comuni sull'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nelle imprese di viaggi e turismo.
Una questione da tempo oggetto di dibattito tra gli agenti di viaggi: per gli adv, infatti, l'unica possibile 'vetrina' è l'esposizione di cartelli con le indicazioni delle specifiche dei tour e delle proposte di viaggio. Un meccanismo molto simile alla pubblicità vera e propria, che spesso ha causato polemiche e dibattiti tra le agenzie di viaggi.
I controlli delle autorità comunali potrebbero portare ai dettaglianti una serie di multe e sanzioni che, in un periodo di margini risicati come questo, potrebbe costituire un ulteriore colpo. A questo proposito, Fiavet ha ribadito i riferimenti normativi, in modo da non incorrere in sanzioni.
"Per quanto riguarda i cartelli e i fogli riportanti specifiche proposte di viaggi – scrive l'associazione -, che indicano essenzialmente le caratteristiche del viaggio (località, durata, mezzo di trasporto, struttura ricettiva, prezzo e altro), esposti nelle vetrine e/o sulle porte di ingresso dell'impresa di viaggi, si ritiene che essi non possano rappresentare 'mezzi pubblicitari' veri e propri poiché non costituiscono esattamente il prodotto venduta dall'agenzia di viaggi".
Per quanto riguarda la pubblicità vera e propria, invece, Fiavet ricorda che "la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione dei servizi è esente dall’imposta comunale sulla pubblicità quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata".
La stessa esenzione, precisa ancora l'associazione, "si applica ai mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e sia rivolto a coloro che si recano all’interno dei locali stessi, e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso".
Nel caso specifico delle agenzie di viaggi, l'attività svolta dall'azienda è costituita da tutto quanto è previsto dalla legge regionale che disciplina il lavoro dell'intermediazione turistica.