Diritto di recesso nella nuova direttiva sui viaggi a pacchetto

Continua l'esame di singole parti della Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (da recepirsi nell'ordinamento italiano entro il 1 gennaio 2018 mediante apposito decreto legislativo  con successiva entrata in vigore dal 1 luglio 2018), che presenta una nuova disciplina in relazione al diritto di recesso da parte del consumatore che quest'ultimo potrà esercitare, in qualunque momento, prima che abbia inizio l'esecuzione del viaggio.

Mentre l'unico punto che appare certo è che il recesso - se effettuato entro 14 giorni dalla data d'acquisto - sarà senza alcuna penale né obbligo di motivazione in caso di acquisto del pacchetto fuori dai locali commerciali (ad esempio presso i centri commerciali o mediante il sistema di vendita porta a porta), d'altro lato non poca inquietudine pare destare fra gli operatori del settore come determinare la relativa penale in caso di acquisto effettuato fisicamente presso l'agenzia di viaggi oppure online.

In tal caso la direttiva richiede che l'importo dovrà essere adeguato e giustificabile (art. 12). Pare ravvisarsi da tale norma che le attuali clausole, normalmente ammesse, basate sul criterio per cui all'avvicinarsi della data di partenza la penale aumenta sino a raggiungere il 100% del costo del pacchetto a pochi giorni dalla partenza, non saranno più automaticamente ritenute lecite. La direttiva, infatti, stabilisce nuovi parametri più stringenti, strettamente collegati ai risparmi e agli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici e che dovranno essere motivati, in caso di richiesta del viaggiatore.

In particolare, in assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione scaturite dall'esercizio del diritto di recesso dovrà corrispondere al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti sorti dalla nuova vendita dei medesimi servizi a nuovi consumatori.

Da una prima lettura ed in attesa dell'emanando decreto legislativo interno, pare dunque ravvisarsi la conseguenza di una necessità da parte dell'organizzatore di prevedere delle clausole specifiche con i propri fornitori ai fini di garantire l'adempimento di tale norma verso i clienti finali, in particolare in relazione a soddisfare il diritto di questi ultimi a ricevere la motivazione dell'importo delle spese di risoluzione.

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