- 13/09/2017 17:32
Spesometro,autofatture e 74ter: i chiarimenti del Fisco per le agenzie
Mancano pochi giorni alla scadenza per l’invio dei dati relativi allo Spesometro. Ma gli adempimenti, che dovranno essere espletati entro il 28 settembre, presentano alcune zone d’ombra per quanto riguarda le agenzie di viaggi. Fiavet ha dunque presentato una serie di quesiti all’Agenzia delle Entrate, che ora si è espressa sulle questioni più urgenti come il 74-ter, le autovetture per provvigioni e i dati anagrafici relativi alla residenza dei clienti. “Dati praticamente impossibili da recuperare dopo che le pratiche sono state chiuse” afferma Giulio Benedetti, dell’ufficio fiscale dell’associazione di categoria.
74ter: fatture e autofatture
La prima questione riguarda le modalità con cui riportare le autofatture art. 74ter comma 8 e le fatture emesse in regime Iva 74ter. Per quanto riguarda le autofatture per provvigioni, “le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore) - si legge nella risposta inviata dal’Agenzia delle Entrate - compilando i campi della sezione DTE: utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili; con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili”.
Altra questione spinosa, l’indicazione del domicilio del cliente per le fatture emesse in regime 74ter. “Nella comunicazione dati fattura - afferma ancora l’Agenzia delle Entrate - verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura, di conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell’agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l’agenzia viaggi intermediaria”.
I documenti da includere nella comunicazione
Altro aspetto da chiarire, le operazioni da inserire all’interno della comunicazione. La legge consente “di poter annotare nei registri Iva vendite le operazioni eseguite entro il mese successivo: quindi ci si può trovare nella casistica di fattura emessa in data 30/6 ma annotata nel registro Iva in data 31/07” affermano le riposte del Fisco. Precisando inoltre che “nella comunicazione dati fattura verranno riportati i documenti emessi in base alla data di annotazione sul registro Iva vendite”.
Fatture di acquisto in regime Iva ordinario registratore in regime 74-ter
Per questa tipologia di fatture arriva un ulteriore precisazione. “Come noto, per tali documenti (anche se emessi dal fornitore con separata indicazione di imponibile + Iva) si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro Iva acquisti 74ter per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + Iva - è la premessa dell’Agenzia delle entrate -. La comunicazione dovrà essere effettuata con codice N5 ‘Regime del margine’, in quanto tali elementi non vengono rilevati dalle agenzie viaggi in contabilità e sul registro IVA con distinta annotazione di imponibile + imposta e la loro separata indicazione nella comunicazione dati fatture costituirebbe impegno particolarmente gravoso per il comparto agenziale in quanto comporterebbe il nuovo inserimento, manuale ed individuale, di ogni singolo elemento presente in fattura”.