- 10/01/2025 08:35
Rimborsi aerei, Fiavetvuole un fondo di garanzia
Un fondo di garanzia per le agenzie che acquistano biglietteria aerea. Questa la richiesta avanzata da Fiavet in audizione al Parlamento, per tutelare gli intermediari in caso di default delle compagnie aeree.
Alla IX Commissione Trasporti il consulente legale della Federazione, Federico Lucarelli, ha sottoposto all’attenzione dei parlamentari come spesso la distribuzione si debba fare carico dei rimborsi aerei, a causa di carenze normative nella regolamentazione europea. Un problema che rischia di acuirsi con le proposte di revisione del Regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri attualmente in discussione in sede Ue.
“Posto che è il vettore responsabile del contratto con il passeggero e non l’intermediario - ha fatto presente l’associazione -, diventa importante stabilire che il soggetto tenuto al rimborso è il vettore stesso” e su questa base “va ripensato il rapporto tra compagnie aeree e agenzie di viaggi che - ha rimarcato Lucarelli - da troppo tempo si fonda su dinamiche contrattuali rigide imposte dai vettori Iata che uniformano standard commerciali con le agenzie di viaggio a livello mondiale, spesso con logiche impositive che generano oneri a carico dell’intermediazione, fissando dei corrispettivi per le commissioni di vendita sempre più basse”.
Secondo l’associazione la formulazione della normativa dovrebbe dunque “restituire il giusto valore alle adv”. E vanno inoltre colmati quei buchi normativi che aprono a fraintendimenti, mettendo in difficoltà la distribuzione, spesso primo punto di contatto per i clienti.
Tra le principali criticità Fiavet sottolinea in particolare la mancanza di un’indicazione esplicita sul fatto che il rimborso debba essere pecuniario; nonché di una disposizione di espressa sussidiarietà dell’applicazione della normativa pacchetti. “Una modifica - ha precisato Lucarelli - impedirebbe il fenomeno secondo cui, i passeggeri che acquistano un pacchetto turistico, spesso non si rivolgono al fornitore inadempiente, attivando la responsabilità dell’organizzatore di viaggi che a sua volta dovrà attivare l’azione di regresso nei confronti del fornitore con tempi, costi e maggiore complessità del contenzioso”.