- 25/03/2020 11:23
Coronavirus, gli ammortizzatori sociali per il settore ricettivo
Federalberghi ha predisposto una pagina del proprio sito in cui è disponibile una panoramica degli ammortizzatori sociali che le imprese e i lavoratori del settore turistico ricettivo possono utilizzare per far fronte all’emergenza in atto. Di seguito una sintesi.
Fondo di integrazione salariale
Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che, si legge su Hotelmag.com, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) con la causale “emergenza Covid-19”. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 e entro il 31 agosto 2020.
Cassa integrazione in deroga
Le aziende turistico-ricettive che occupano mediamente fino a 5 dipendenti possono richiedere le prestazioni di cassa integrazione in deroga secondo le normative vigenti nelle diverse regioni. Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Indennità per stagionali e stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Indennità di disoccupazione – In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NaSpI e Dis-Coll per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.
Qui il link alla pagina Federalberghi con tutte le informazioni integrali