- 26/06/2023 16:46
Attualità del ruolo del direttore tecnico
Ai sensi del decreto del Ministro del Turismo prot. n. 1432 del 5 agosto 2021, dopo lunghe discussioni, sono stati finalmente adottati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo. È noto che la ragione dell’esistenza di tale specifica figura sia ravvisata sul fatto che pur essendo le agenzie di viaggio imprese private, giacché il turismo interagisce con il settore pubblico, permanga la necessità nell’ordinamento interno, nonostante le pressanti richieste di liberalizzazione da parte dell’Unione europea, di garantire la capacità e la correttezza professionale degli operatori del settore nei confronti dei viaggiatori.
Inoltre, essendo la materia che disciplina l’attività del ruolo di direttore tecnico afferente alla competenza statale in quanto rientrante nell’ambito delle professioni, la cui legislazione deve necessariamente essere omogenea per cui eventuali disposizioni regionali differenziate sono ammissibili soltanto secondo il parametro della ragionevolezza, il suddetto decreto ha avuto il merito di individuare unitariamente tale figura professionale, con i relativi profili e titoli abilitanti, mentre alle regioni resta la competenza delle disciplina di dettaglio la quale presenti uno specifico collegamento con la realtà territoriale.
Quanto alle funzioni il direttore tecnico deve sovrintendere alle attività aziendali, curandone l’organizzazione, la programmazione e la gestione delle risorse umane. Da ciò si evince che il direttore tecnico in quest’ambito praticamente si sovrappone al ruolo del direttore generale di una società commerciale o all’imprenditore stesso. Il direttore tecnico svolge anche e soprattutto la funzione di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri servizi turistici sulla base di una specifica abilitazione che pur rilasciata dai singoli enti territoriali regionali e provinciali autonomi ha validità su tutto il territorio nazionale.
Se dunque a livello di esercizio dell’attività sostanzialmente la norma interna non ha modificato il quadro precedente nel senso di ritenere cogente e di interesse attuale la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, dall’altro lato il succitato decreto ha dovuto cedere alle spinte europee incarnate dalla AGCM che ne chiedeva addirittura l’abrogazione ritenendola desueta e anticoncorrenziale, in relazione ai percorsi abilitativi per accedere alla professione.
In particolare, le associazioni di categoria delle agenzie di viaggio hanno puntato il dito contro il livellamento verso il basso dei percorsi abilitativi alternativi per ottenere l’abilitazione in ordine ai requisiti formativi. È il caso della richiesta conoscenza agli aspiranti direttori tecnici di specifiche materie qualificanti (legislazione turistica, tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, geografia turistica, tecnica dei trasporti e marketing turistico) la quale potrà essere acquisita anche attraverso dei corsi regionali di formazione professionale di almeno 600 ore e con superamento di un esame finale abilitante oppure in alternativa sulla base del mero possesso di un diploma di istruzione di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore ad indirizzo turistico.
Va da sé come in ogni caso nessun soggetto legittimato abbia poi impugnato il decreto ministeriale innanzi alla giustizia amministrativa.
In definitiva il nocciolo della questione è: se è vero che il direttore tecnico mantiene una sua centralità ed attualità nelle agenzie di viaggio, poiché la sua conoscenza professionale è la garanzia di un’effettiva protezione nei confronti del viaggiatore, perché i titoli formativi per accedere a tale professione sono stati resi più semplici?
Il fondato timore è che l’esecutivo abbia emanato tale decreto mantenendo apparentemente una supposta piuttosto intentando di soddisfare le esigenze delle imprese in relazione alla libertà di iniziativa economica, in un mercato sempre più digitale nel quale i servizi turistici sono per la maggior parte dei casi ormai venduti mediante mezzi di comunicazione a distanza. In altre parole, la sfera degli interessi pubblici sembra aver ceduto alle esigenze dell’iniziativa economica privata. Ciò non sarebbe stato in sé un pregiudizio qualora l’atto amministrativo generale fosse stato parte di un riordino complessivo dell’intera disciplina delle professioni turistiche che avesse identificato precisamente gli interessi pubblici che dovevano essere garantiti anziché dare luogo a delle disomogenee liberalizzazioni di fatto sulla base in definitiva di un decremento dei requisiti di accesso alle professioni.
È auspicabile, pertanto, che il succitato decreto non costituisca un modello per disciplinare altre professioni turistiche, a partire da quella della guida turistica, la quale invece richiede una legislazione organica e della cui emanazione si è in attesa da più di dieci anni.