- 28/05/2018 13:01
Il glossario (fiscale) del turismo – prima parte A - L
In agenzia viaggi si utilizza un vocabolario particolare, specifico per l’attività svolta. Ancor più specifico (ed a volte ostico) risulta essere tale vocabolario quando applicato alle pratiche amministrative e fiscali di agenzia: cerchiamo di chiarire alcuni dei termini più usati.
Affittacamere: strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
Autofattura 74ter comma 8: documento che certifica la provvigione riconosciuta all’agenzia di viaggi che effettua attività di intermediazione nella vendita di pacchetti turistici dei tour operator. Il documento viene emesso dal tour operator e solitamente recapitato all’agenzia di viaggi unitamente alla fattura di vendita del pacchetto turistico intestata al cliente viaggiatore, domiciliato presso l’agenzia di viaggi.
Bed & Breakfast: strutture ricettive a conduzione e organizzazione familiare, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. Sono gestiti sempre da privati: in modo professionale (in tal caso sono assimilate a strutture ricettive paralberghiere) o in modo non imprenditoriale.
BSP (bank settlement plan): organismo che gestisce le pratiche relative all’emissione e ai pagamenti della biglietteria aerea delle compagnie di linea aderenti alla Iata. Di norma il giorno 15 del mese successivo all’emissione della biglietteria aerea l’agenzia viaggi provvede al pagamento dell’importo della biglietteria emessa al netto delle commissioni maturate e riceve i documenti contabili e la relativa analisi di fatturazione.
Case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Contratto di allotment: contratto che consente di ottenere un contingente di servizi (solitamente posti su mezzi di trasporto o alloggi in strutture ricettive) bloccati per un determinato periodo, fino ad una data di scadenza entro la quale devono essere confermati. Da non confondere con il contratto di vuoto per pieno.
Contratto di vuoto per pieno: contratto che consente di ottenere un determinato contingente di servizi (solitamente posti su mezzi di trasporto o alloggi in strutture ricettive) a un prezzo concordato (inferiore al prezzo al pubblico o a stagione iniziata) senza data di scadenza e senza possibilità di retrocessione nell’acquisto.
Direttore tecnico: soggetto che per ogni agenzia viaggi assume mansioni di natura tecnico-specialistica, concernenti la produzione, l’organizzazione o l’intermediazione di prodotti turistici. Deve possedere le competenze per gestire ogni tipo di attività gestionale e commerciale svolta all’interno dell’agenzia viaggi, possedendo apposita abilitazione ed iscrizione nell’albo regionale di competenza.
Diritti di agenzia: diritti percepiti a parziale rimborso delle spese sostenute per compiere operazioni quale prenotazione ed emissione di biglietteria, servizi alberghieri ed in generale per tutti i servizi prestati dall’agenzia viaggi in nome e per conto del cliente. Tale compenso è assimilabile al corrispettivo di una prestazione di servizi ovvero al rimborso forfetario per le spese di prenotazione. Da non confondere con le Fee o compensi di intermediazione.
Fee o compensi di intermediazione: compensi percepiti dall’agenzia viaggi per l’attività di intermediazione nella vendita di un servizio singolo, solitamente parametrata in percentuale all’ammontare del costo del servizio singolo.
Liquidazione Iva: calcolo dell’Iva a debito o a credito: le agenzie viaggi con volume d’affari IVA:
- inferiore ad euro 400.000,00 effettuano il calcolo e l’eventuale versamento dell’imposta trimestralmente (entro il giorno 16 del secondo mese successivo al termine del trimestre e cioè: il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio)
- superiore ad euro 400.000,00 effettuano il calcolo e l’eventuale versamento dell’imposta mensilmente (entro il giorno 16 del mese successivo)
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.iva74ter.it