Iva e agenzie di viaggi, un sistema da rivedere? C’è chi è convinto di sì. E sta facendo pressioni affinché l’Europa cambi la normativa in materia di regime speciale (ovvero il 74-ter) per le vendite business to business.
La questione affonda le radici in alcune decisioni della Corte europea. Nel 2013, l’Ue aveva stabilito che il regime 74-ter andava applicato “non soltanto alle transazioni tra operatore e viaggiatore, ma anche alle vendite tra operatori, quindi tra tour operator e agenzie rivenditrici”. Una sentenza che aveva dato ragione alla posizione dell’Italia, favorevole a questa interpretazione, e contro cui si erano scagliati invece altri 7 Stati membri dell’Unione.
Insomma, l’obbligo di adottare il regime speciale anche per le operazioni b2b (e non solo per la vendita finale al cliente) aveva suscitato già da tempo un dibattito a livello internazionale. Che, in questa prima fase, si era risolto con la soddisfazione dell’Italia (e di Fiavet, che all’epoca salutò con entusiasmo il pronunciamento della Corte di Giustizia europea).
Ma, ora, la questione rischia di tornare al punto di partenza. Perché, come afferma il portale spagnolo di informazione trade Nexotour.com, l’Ectaa starebbe facendo pressione alla Commissione Europea per modificare la normativa.
La richiesta dell’Ectaa è di togliere l’obbligo di applicare il regime 74-ter alle operazioni b2b, in quanto il vincolo farebbe sì che i clienti non possano recuperare (totalmente o in parte) l’Iva. Sempre secondo quanto riportato da Nexotour, questo renderebbe più conveniente l’acquisto dei servizi direttamente dai fornitori rispetto all’acquisto da intermediari. E ciò proprio in virtù della possibilità di recuperare l’Iva.