In caso di annullamento del viaggio, se si tratta di un pacchetto ‘tutto compreso’, i clienti devono richiedere il rimborso, anche del biglietto aereo, solo all’organizzatore del viaggio stesso e non alla compagnia aerea, anche nel caso in cui l’organizzatore (agenzia o t.o.) non abbia i mezzi per intervenire.
Con una sentenza dello scorso 10 luglio, come riporta il sito Altalex, la Corte di Giustizia dell’Unione europea fa chiarezza sull’applicazione del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Il caso in questione
Il caso che ha generato l’intervento della Corte Ue è stato quello di una prenotazione di voli andata e ritorno tra i Paesi Bassi e la Grecia, effettuata presso un’agenzia di viaggi con sede nei Paesi Bassi. I voli, il cui prezzo era stato pagato all’agenzia, rientravano in un pacchetto ‘tutto compreso’ e dovevano essere effettuati da una società con sede in Grecia.
Alcuni giorni prima della partenza il viaggio veniva annullato dall’agenzia, a seguito della decisione della società greca di non garantire più voli per la tratta acquistata non potendo ottenere dall’agenzia il prezzo preventivamente convenuto.
L’agenzia di viaggi veniva poi dichiarata fallita senza che fosse stato rimborsato ai viaggiatori il prezzo del biglietto aereo.
La decisione delle Corte
Secondo la sentenza, quindi, un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314, di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.