Le associazioni di categoria fanno quadrato sui tema dei viaggi di istruzione e studio. In un comunicato congiunto, Aidit, Assoviaggi, Astoi e Fto chiedono maggiore chiarezza nell’interpretazione dei provvedimenti approvati in merito ai viaggi istruzione e studio, sia in termini territoriali che temporali.
Serve chiarezza
“In assenza di previsioni chiare e coerenti - si legge nella nota -, volte ad evitare di far gravare l’intero onere derivante dalle richieste di cancellazioni unicamente sulle aziende organizzatrici dei viaggi di istruzione, molte imprese non potranno far fronte agli impegni ed inevitabilmente chiuderanno”.
Richiesto incotrno urgente col ministro
Le associazioni coinvolte chiedono un incontro al ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lucia Azzolina per chiarire le modalità di recepimento delle disposizioni in merito a questa tipologia di viaggi e a rivedere alcuni passaggi che rischiano di generare contenzioso a livello territoriale tra istituti scolastici e agenzie di viaggi e tour operator organizzatori.
I punti oscuri
Con una nota pubblicata sul proprio sito web, il Miur informava infatti che “per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020”. Di conseguenza sono stati sospesi e cancellati tutti i viaggi d’istruzione su tutto il territorio nazionale. Gli istituti scolastici, basandosi sulla disposizione del Ministero “sine die”, avevano comunicato la cancellazione di viaggi in partenza nei mesi di aprile e maggio. Il decreto attuativo del decreto Coronavirus approvato ieri prevedeva invece la sospensione fino al 15 marzo dei “viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche”. In ordine al recesso dei partecipanti, è stabilito il rimborso senza penali.
L'applicazione del Codice del Turismo
Più in generale questi provvedimenti concedono i rimedi contemplati dal Codice del Turismo, sebbene disciplini casi differenti da quelli oggetto del provvedimento ministeriale.
In particolare l’art. 41 del Codice del Turismo si applica ai casi di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e non è estensibile a circostanze che interessino il luogo di partenza. Inoltre, l’art. 32 Codice del Turismo esclude dall’ambito applicativo i pacchetti ed i servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore e pertanto, non può trovare applicazione in riferimento a “visite guidate e uscite didattiche”, che si svolgono in una sola giornata.
Una materia da definire
Aidit, Assoviaggi, Astoi e Fto chiedono quindi un intervento basato su indicazioni coerenti con gli elementi oggettivi esistenti e a questo proposito reclamano con urgenza un incontro chiarificatore e, soprattutto, una profonda revisione dei provvedimenti adottati.