Fiavet interviene in seguito al decreto legge ‘Salva turismo’. L’associazione degli agenti di viaggi conferma infatti che almeno per ora la sospensione dei viaggi di istruzione sarà solo fino al 15 marzo. Inoltre, per tutti i viaggi di istruzione è prevista la possibilità per le agenzie di viaggi di corrispondere alle scuole un voucher della validità di un anno.
Un provvedimento utile
“Un congelamento del credito che consente alle agenzie di viaggi di prorogare le prenotazioni e non mandare in fumo il lavoro svolto per la programmazione – afferma il presidente di Fiavet, Ivana Jelinic (nella foto) -. In questo modo le piccole aziende non perderanno liquidità, un fattore basilare per uscire dalla fase di crisi contingente, e allo stesso tempo si potrà permettere agli studenti e alle scuole di recuperare ciò che hanno versato”.
I rimborsi
Il secondo punto è la normativa relativa ai rimborsi corrisposti dai vettori aerei, marittimi e ferroviari, fornitori di agenzie di viaggi e tour operator. “Qui abbiamo il pieno accoglimento delle nostre richieste – afferma la Jelinic - in caso di annullamento del pacchetto di viaggio per cause straordinarie e obbligo di rimborso da parte delle agenzie di viaggi, queste hanno successivamente diritto di rivalsa sui vettori in base a una normativa di diritto internazionale privato applicabile in questi casi, come messo in evidenza da Fiavet nella sua proposta di emendamento”.
I dettagli
I pacchetti turistici acquistati nella zona rossa che vedono le persone impedite a partire, ovviamente sono annullati, possono essere rimborsati o rimandati. Fuori dalla zona rossa restano validi tutti i pacchetti acquistati tranne quelli verso Paesi che non accolgono gli italiani o dove vige lo sconsiglio della Farnesina. “Si può scegliere una nuova destinazione, slittare il proprio viaggio, comunque, nei casi in cui sono compatibili i rimborsi, da adesso in poi le agenzie hanno diritto di rivalersi sulle compagnie aeree” fa osservare la presidente.
Versamenti sospesi
Sospeso anche il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile. Per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna riconosciuto il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.