La Corte di Giustizia europea è intervenuta sul tema dell’Iva a carico dell’host di Airbnb. Secondo quanto affermato dai giudici con la sentenza C-390/18, l’attività del portale per gli affitti brevi appartiene alla categoria dei servizi svolti dalle società dell’informazione: una constatazione che comporta l’applicazione della direttiva ecommerce 2000/31.
Come riporta ilsole24ore.com, questo significa che l’aliquota Iva applicabile è quella ordinaria del 22%.
Si esclude in questo modo che Airbnb si preconfiguri come un servizio di intermediazione: in questo secondo caso cambierebbe tutto, dal momento che il luogo della prestazione coinciderebbe con quello dell’operazione sottostante, ovvero il luogo dove si trova l’appartamento o la stanza affittata.