Nessun ammorbidimento, anzi. La bozza del decreto legge sugli affitti brevi, che porta la firma del ministro del Turismo Daniela Santanchè, inviata ieri ai player del settore, lascia l’amaro in bocca non solo ai gestori di appartamenti, ma amplia la platea degli scontenti anche ai piccoli proprietari.
Resta, infatti, fissata una delle norme più contestate dai gestori, ossia quella del cosiddetto ‘minimum stay’ di due notti, mentre si limita ancor di più la possibilità di utilizzare il sistema di affitto breve con cedolare secca: oltre i due appartamenti affittati in questo modo, il proprietario diventa automaticamente imprenditore con tutti gli obblighi che ne conseguono.
Le norme
Andando con ordine, quindi, la nuova disciplina delle locazioni immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche prevede:
1. L’obbligo di soggiorno per almeno due notti senza eccezioni: per dormire in appartamento nei centri storici delle 14 città metropolitane, è necessario prenotare per almeno due notti. La bozza precedente prevedeva un’eccezione per le famiglie numerose, eccezione che è stata eliminata. È stata anche eliminata la possibile limitazione nelle zone definite a densità turistica ‘alta’ o ‘molto alta’.
2. Viene modificato l’articolo 1 comma 595 della legge 30 dicembre 2020 n.178 sostituendo le parole “non più di 4 appartamenti” con le parole “non più di due appartamenti”. In questo modo, il regime fiscale delle locazioni brevi potrà essere applicato solo a chi affitta fino a 2 case: da 3 appartamenti in su il proprietario diventa imprenditore e dovrà rispettare la relativa disciplina.
3. Arriva il Cin, il codice identificativo nazionale che dovrà essere esposto sul campanello dell’abitazione in affitto e su tutti gli annunci. In caso di assenza, le sanzioni possono arrivare a 8mila euro.
4. Il testo prevede inoltre obblighi relativi alla prevenzione degli incendi e all'installazione di dispositivi per la rilevazione del monossidodi carbonio negli immobili da locare, come analogamente avviene per gli hotel.
5. Vengono introdotti anche requisiti soggettivi per l'host: non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo che applica una delle misure di prevenzione; non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione; non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione