A seguito della recentissima archiviazione in data 30 ottobre 2020 da parte della Commissione europea della procedura d'infrazione in merito alla legislazione italiana d'emergenza istitutiva dei voucher, è da evidenziare come gli stessi abbiano superato gli ultimi dubbi di legittimità (salvo un non auspicabile vaglio da parte della Corte di Giustizia europea), purché sia garantito il rimborso monetario al viaggiatore in caso di mancato utilizzo da parte di quest'ultimo entro diciotto mesi dalla data di consegna.
È noto che i voucher, oltre ad aver portato un rimedio interinale a salvaguardia della liquidità degli operatori turistici, sono stati giustamente ideati col presupposto che la vendita di servizi turistici sarebbe ripartita al più tardi entro l'anno corrente, per cui il settore del turismo avrebbe potuto superare la crisi dall'interno senza ricorrere ad ulteriori meccanismi di ristoro. Tuttavia, proprio in questi giorni, assistiamo ad un proliferare di misure legislative ed amministrative che stabiliscono ulteriori divieti o restrizioni di viaggiare, sia soggettivi che territoriali.
Basterà evidenziare i limiti che sono attualmente posti ai gruppi, essendo sospesa l'attività delle associazioni o delle scuole in relazione ai viaggi d'istruzioni ed alle escursioni, per non citare gli eventi congressuali.
In altre termini, esistono delle disposizioni statali che, vietando o raccomandando vivamente di non viaggiare, rendono di fatto e in diritto non usufruibili i voucher in possesso dei viaggiatori, ai quali non è lasciata la scelta di utilizzarli per superiori esigenze di tutela della salute. Dunque, i voucher non sono utilizzati dai viaggiatori per motivi imperativi.
Alla luce di ciò, non appare pertanto conforme al diritto che invece per i debitori dell'obbligazione dedotta nei voucher, cioè per gli operatori turistici, nel frattempo continui invece a correre il termine dei diciotto mesi, giacché la causa di non utilizzo non è parimenti a loro imputabile. In vero, solo quando ai viaggiatori sarà possibile usufruire dei voucher e per loro scelta decideranno di non utilizzarli, allora sarà legittimo che scorrano nuovamente i termini di utilizzo sino al loro naturale spirare.
Soccorre infatti in diritto l'istituto della sospensione dei termini, utilizzato ampiamente in ambito processuale ordinario ogni qualvolta il giudice riscontri giustificati motivi così come nella medesima legislazione d'emergenza sono state sospese le procedure di espropriazione immobiliare, mentre è al vaglio la sospensione dell'esecuzione delle licenze di sfratto, per non citare simili misure in campo tributario.
Corrisponde pertanto alla prassi giuridica che, ogni qualvolta per causa non imputabile alle parti, a maggior ragione nel caso dei voucher giacché è la stessa legislazione che vieta ai beneficiari di usufruirli, i termini siano sospesi sino a che possano ricominciare a correre le normali condizioni di utilizzo che non potranno che coincidere con la cessazione o attenuazione delle disposizioni d'emergenza di divieto.
Sarebbe pertanto desiderabile una disposizione espressa in tal senso o in alternativa un pragmatico allungamento dei termini di utilizzo sino alla conclusione dell'anno 2022, per evitare ondate di contenziosi o addirittura insolvenze, che in ultima analisi andrebbero a scapito proprio degli stessi viaggiatori cui erano destinati i voucher.