Ai sensi del Reg. (EC) 261/04 meglio noto come Carta dei diritti del passeggero, allorché il vettore aereo abbia dato luogo alla cancellazione del volo ai passeggeri, in alternativa al rimborso, deve essere data la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti e non appena possibile.
In altri termini la norma che prevede tale diritto di assistenza non stabilisce un termine perentorio entro il quale riproteggere il passeggero, lasciando la soluzione alle singole circostanze concrete e al comune interesse delle parti ad eseguire e ricevere la prestazione dedotta nell'obbligazione di trasporto aereo.
Pacchetti turistici, le mosse dell'organizzatore
Tuttavia, allorché il volo cancellato sia parte di un pacchetto turistico tale che la responsabilità primaria nei confronti dei viaggiatori sia in capo all'organizzatore turistico, quest'ultimo non potrà limitarsi ad attendere le comunicazioni del vettore aereo in ordine alla proposta di riprotezione.
È il caso, ad esempio, di un tour operator che abbia organizzato un viaggio di gruppo all'estero e che la cancellazione del volo determini un danno per i viaggiatori consistente per lo meno in un minore numero di giorni di vacanza. Così l'organizzatore turistico dovrà agire tempestivamente per assicurarsi dei nuovi titoli di trasporto per la medesima destinazione il cui volo sia stato cancellato dal vettore originario.
In tali frangenti è consigliabile innanzitutto inviare una tempestiva richiesta di riprotezione al vettore aereo appena ricevuta la comunicazione di cancellazione da quest'ultimo, indicando per iscritto un tempo massimo (di prassi 24 ore) entro il quale dovrà essere proposta la riprotezione, con riserva di accettarla se congrua rispetto alle date e al programma della vacanza ed in difetto di acquistare altri biglietti aereo presso altro vettore addebitandone la differenza all'originaria compagnia.