Lo sconsiglio diviene circostanza eccezionale per la risoluzione del contratto di viaggio

Nella recentissima sentenza C-546/22 del 04.10.24 la Corte di giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi su un tema di rilevanza fondamentale per il settore del turismo: lo sconsiglio da parte delle autorità competenti, segnatamente dal Ministero degli Affari esteri, ad intraprendere viaggi verso particolari destinazioni può essere identificato alla pari di circostanze inevitabili e straordinarie cioè una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure da parte dell’operatore turistico?

La questione non è di poco conto, soprattutto di questi tempi purtroppo tempestati da eventi bellici e terroristici nonché naturali, che spesso determinano le autorità a sconsigliare di viaggiare verso quella particolare destinazione. Si deve sempre tenere conto che lo sconsiglio è appunto una raccomandazione e non un divieto dato che, ai sensi dell’art. 16, secondo comma, della Costituzione ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Dal punto di vista dell’operatore turistico, si pone invece la questione se la pubblicazione di un tale avviso sia di per sé sufficiente a stabilire un rischio elevato tale da autorizzare un organizzatore del viaggio a risolvere il contratto di pacchetto turistico interessato senza essere tenuto a pagare un indennizzo aggiuntivo al viaggiatore.

Sinora il tema era stato trattato dalla giurisprudenza interna in maniera ondivaga, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in ultima analisi con pronunce il più delle volte a favore dei viaggiatori. Con questa sentenza unitaria invece è stabilito che qualora sia pubblicato un avviso da un organismo qualificato e imparziale dell’autorità competente e che inequivocabilmente è soddisfatta l’esigenza di chiarezza e di certezza giuridica del pubblico interessato, tale comunicazione può essere decisiva al fine di poter dimostrare da parte dell’organizzatore turistico di non essere in grado di eseguire un contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e quindi non essere obbligato a risarcire il viaggiatore e ciò anche se il viaggiatore ha dichiarato di voler comunque intraprendere il suo viaggio e sebbene non fosse oggettivamente impossibile per l’organizzatore eseguire tale contratto di pacchetto.

La Corte di giustizia unitaria tuttavia puntualizza che non sussiste un automatismo tale che ogni qualvolta vi sia uno sconsiglio per ciò l’organizzatore turistico possa risolvere il contratto di pacchetto turistico senza obbligo di indennizzo. Sarà sempre onere di quest’ultimo dimostrare che lo sconsiglio per la sua particolare natura e per tutte le circostanze del caso costituisce una circostanza eccezionale, a prescindere dalla volontà del viaggiatore di partire.

Finalmente una pronuncia giurisprudenziale incline a dare una qualche protezione agli operatori turistici su questo delicato tema.

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