Con il Decreto 26 giugno 2024, n. 88 del Ministero del Turismo finalmente è stato dato pieno compimento alla disciplina della professione di guida turistica. Ciò è stato reso possibile grazie all’inserimento nella Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura” del PNRR della regolamentazione dei principi fondamentali della professione di guida turistica e della standardizzazione dei livelli di prestazione della guida turistica su tutto il territorio nazionale. Tale ultimo Regolamento del Ministero del Turismo rappresenta pertanto il definitivo superamento di uno stallo alla professione di guida turistica che era persistito da più di un decennio a causa delle visioni contrapposte da parte delle associazioni di categoria, dell’inerzia del legislatore statale e della mancata collaborazione fra quest’ultimo e quello locale.
I punti salienti e rappresentativi di una svolta nella neo-regolamentazione della professione di guida turistica possono essere così sintetizzati:
a) a livello dei requisiti per la partecipazione all’esame nazionale di abilitazione spicca che è sufficiente aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che gli esami di abilitazione avranno cadenza annuale. Inoltre le materie da studiare in preparazione dell’esame saranno non solo le tradizionali storia dell’arte, geografia, storia ed archeologia ma anche ben tre discipline giuridiche quali diritto del turismo, diritto dei beni culturali e del paesaggio e le norme relative all’accessibilità ed inclusività dell’offerta turistica. In più si dovrà sostenere anche una prova orale di lingua straniera a scelta di livello B2.
b) La guida turistica abilitata potrà specializzarsi, quindi in via facoltativa ma di fatto resa necessaria per poter restare concorrenzialmente nel mercato, mediante corsi formativi di durata non inferiore a cinquanta ore in ambiti tematici che spazieranno dalle aree più consuete ad altri settori di attrattività turistica quali quello enogastronomico, scientifico-tecnico, di comunicazione per persone con disabilità, per l’infanzia, l’adolescenza e la terza età secondo una visione di personalizzazione del servizio. Enti accreditati o in convenzione con gli enti locali assicureranno un elevato grado di formazione per rendere spendibile nel mercato la specializzazione e l’aggiornamento ottenuti. A tal fine le guide turistiche saranno le prime a selezionare e premiare enti di alta formazione con docenti-formatori preparati dal punto di vista teorico-pratico. Ciò varrà in particolare anche per i candidati guide turistiche ai fini dei corsi preparatori ad acquisire l’abilitazione.
c) La guida turistica, al pari delle professioni in ordini, avrà pure l’obbligo di aggiornamento al fine di garantire la qualità di vero e proprio mediatore culturale tra il patrimonio nazionale ed il turista nonché di difensore di tale patrimonio anche evidenziando al visitatore la fragilità e la necessità di rispettare i beni materiali ed immateriali italiani.
d) La guida turistica potrà esercitare liberamente in tutto il territorio nazionale senza limiti purché iscritta al neo costituito Elenco nazionale presso il Mitur, che renderà trasparente e visionabile da chiunque in una banca dati i dettagli professionali della guida turistica, in particolare un codice univoco di identificazione, il titolo di studio, le specializzazioni e le lingue conseguite e l’ultima data dell’aggiornamento obbligatorio. Nei rapporti con i turisti e gli enti la guida avrà in dotazione una tessera nazionale omogenea che ne permetterà l’immediata riconoscibilità e legalità.
e) Finalmente alla guida turistica viene riconosciuto universalmente ed espressamente il diritto di accedere gratuitamente in tutti i siti statali, di altri enti pubblici, degli enti locali territoriali o di istituti religiosi non solo nell’esercizio della professione col gruppo ma anche quando vi accede per finalità di studio o di formazione.
f) Non mancano infine le sanzioni per le guide abusive, con poteri di controllo principalmente in capo alla polizia locale. In particolare di assoluta rilevanza è il divieto per le agenzie di viaggio, i tour operator ed ogni altro intermediario di servizi turistici, anche mediante l’uso di piattaforme digitali, di avvalersi di soggetti non iscritti nell’Elenco nazionale ai fini di realizzare l’attività di guida turistica e con obbligo di indicare il codice di iscrizione della guida turistica nei servizi offerti, con sanzioni da euro 5.000 a euro 15.000 in caso di trasgressione.
Il dato conclusivo che emerge è senz’altro l’opportunità di lavoro che sorge in capo alle nuove generazioni che volessero affacciarsi a questa affascinante ed appagante professione. Tutti i dati economici continuano infatti ad evidenziare lo sviluppo del turismo ed in particolare di quello culturale.
Quale dunque migliore occasione di valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza della memoria e dell’identità nazionale e territoriale dell’Italia ed al contempo svolgere un’attività dinamica e di qualità, finalmente all’interno di un quadro giuridico formativo e lavorativo chiaro e delineato?