La proroga 'postuma' di versamento delle imposte

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 125/2017 pubblicato IL 20 luglio 2017 ha annunciato lo slittamento al 20 luglio 2017 del termine ordinario del 30 giugno 2017 per l’effettuazione dei versamenti delle imposte a saldo per l’anno 2016 e primo acconto per l’anno 2017.

Si, avete letto bene: la scadenza di versamento era il 30 giugno ed il Ministero ha concesso in data 20 luglio (cioè 20 giorni dopo la scadenza) la proroga di versamento: in passato il fisco ci aveva abituato a proroghe dell’ultim’ora, con comunicati stampa giunti poche ore prima della scadenza: stavolta invece ci propone una vera e propria proroga “postuma”.

Devo confermarvi nuovamente che avete letto correttamente anche la data fissata per la proroga: il Ministero con comunicato stampa del 20 luglio (reso pubblico alle ore 15) proroga la scadenza al …. 20 luglio stesso.

La proroga, concessa per far fronte alle “difficoltà operative” dell’introduzione dei nuovi principi contabili nella redazione dei bilanci d’esercizio, vale solo per i titolari di reddito di impresa, includendo quindi tutte le agenzie viaggi e i tour operator in qualsiasi forma giuridica siano costituite (ditte individuali, società di persone o società di capitali) e con esercizio solare (cioè con termine coincidente con il 31/12 di ogni anno).

In particolare le nuove scadenze di versamento sono:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo

Ovviamente i dubbi interpretativi non mancano: il testo del comunicato stampa (e del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) recita testualmente che la proroga riguarda “i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi”, quindi sembrerebbe escludere i versamenti Irap e IVA, creando quindi ulteriore confusione e sovrapposizione di scadenze.

Non per ultimo, non è chiara la sorte dei versamenti già effettuati: ad esempio un contribuente che ha versato tardivamente il 16 luglio (con conseguente versamento di sanzioni ed interessi) ed ora scopre che poteva versare al 20 luglio senza aggravi, vedrà rimborsati gli importi in più indebitamente pagati?

Attendiamo a breve nuovi ed esaustivi chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu

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