Agenzie, tour operator, compagnie aeree: non fa differenza di quale parte della filiera turistica si stia parlando. L’orientamento giuridico più recente sta spostando l’ago della bilancia dei diritti sempre più verso il consumatore, ovvero il viaggiatore. Il trend emerge chiaramente dagli ultimi pronunciamenti nelle aule dei tribunali di diverse parti d’Italia, come riassume Il Sole 24 Ore. Secondo quanto riporta il quotidiano, le sentenze degli scorsi mesi starebbero ampliando il ventaglio dei casi in cui i fornitori di servizi (dal dettagliante all’operatore, passando per alberghi o compagnie aeree) vengono condannati a risarcire i clienti.
Tra i casi che hanno fatto più discutere il settore c’è la sentenza della 18047/2018 della Corte di Cassazione, secondo cui il viaggiatore che si trova impossibilitato a partire (ad esempio per una malattia) ha diritto al rimborso completo. Il diritto, ovviamente, sussiste anche nel caso in cui il cliente non abbia sottoscritto una polizza assicurativa per l’annullamento.
Ma, lo scorso luglio, la Corte suprema si era anche pronunciata sulla ‘vacanza rovinata’. La sentenza 17724/2018, infatti, ha stabilito che il turista può chiedere anche ll risarcimento morale. La valutazione, tuttavia, spetterà al giudice, che dovrà tenere conto di tutti i fattori in gioco.
Il caso dell’insetto nella camera
L’attenzione del comparto del turismo organizzato si era soffermato, la scorsa estate, anche sulla sentenza riguardante una coppia che aveva dovuto cambiare camera d’albergo a causa della presenza di un insetto. L’aspetto più rilevante della vicenda, dal punto di vista giuridico, non era rappresentato però dalla causa del disagio, quanto dalla modalità di risarcimento. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 16070 del 2 agosto, aveva stabilito che fosse il tour operator a restituire una parte dell’importo pagato, anche se l’inconveniente era dipeso dall’albergo.
L’onere della prova
Un altro aspetto spinoso riguarda il cosiddetto onere della prova, ovvero se spetti al cliente dimostrare la negligenza del fornitore del servizio oppure a quest’ultimo dare prova della sua buona condotta. L’orientamento prevalente, ora, sembra essere il secondo: una sentenza del Tribunale di Vicenza (1692/2018) ha fatto scattare l’indennizzo a un viaggiatore da parte di un’agenzia di viaggi perché quest’ultima non era riuscita a dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza.
Anche la Cassazione è itervenuta di recente sul tema, con il pronunciamento 1584/2018, stabilendo che al passeggero di un aereo in ritardo è sufficiente allegare il biglietto e l’inadempimento del vettore. Spetterà a quest’ultimo l’onere di dimostrare di aver agito con correttezza o provare la causa di forza maggiore.