Un ampio pacchetto di provvedimenti varato dal Governo per tentare di sostenere il colpo che il Covid-19 sta assestando all’economia e al tessuto imprenditoriale. Il decreto ‘cura Italia’ attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma il testo del decreto è già stato reso disponibile. Ecco dunque le principali misure per il comparto.
Requisizione degli alberghi
Il testo prevede la possibilità della requisizione di immobili privati, citando esplicitamente l’eventualità di utilizzare anche gli alberghi per l’emergenza. Per il momento è previsto che la requisizione possa durare fino al 31 luglio, salvo ulteriori proroghe. In ogni caso, non può comunque durare più di 6 mesi. In particolare, gli alberghi possono essere utilizzati per la quarantena fiduciaria nel caso in cui il soggetto non possa espletare l’obbligo nella propria dimora.
Cassa Integrazione
Agli articoli 18 e seguenti vengono precisati i termini per la cassa integrazione: è prevista sia quella ordinaria, sia quella straordinaria, sia quella in deroga.
Viene inoltre precisato che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene considerato malattia ma non viene calcolato al fine del periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di malattia in cui il dipendente ha diritto a mantenere il posto di lavoro.
Il sostegno ai liberi professionisti
I titolari di partita Iva, stando all’articolo 26, si vedono riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo (eventuali altre indennità saranno oggetto di futuri decreti). Questa somma non concorre alla formazione del reddito. Stessa somma sarà riconosciuta ai dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro tra il 1 gennaio e la data di entrata in vigore del decreto ‘Cura Italia’.
Viene inoltre sospeso dal 23 febbraio al 1 giugno il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali.
I mutui
Come preannunciato, è possibile ottenere la sospensione delle rate dei mutui casa anche per i liberi professionisti che abbiamo registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio un calo del fatturato superiore del 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 a causa dell’emergenza Covid.
I prestiti
L’articolo 55 chiarisce che, per microimprese o Pmi, vi è l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti dal 29 febbraio scorso. I prestiti non rateali sono prorogati fino al 30 settembre. Mutui, finanziamenti rateali e leasing sono sospesi fino al 30 settembre senza altri oneri. Inoltre è prevista la possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale.
L’art. 59 precisa la sospensione dei termini per versamenti e adempimenti fiscali dall’8 marzo al 31 maggio.
Credito di imposta per locali e santificazione
Il decreto prevede un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione dei locali (fino a un massimo di 20mila euro) per le imprese.
Inoltre viene riconosciuto un credito di imposta del 60% (art. 62) per i canoni di locazione nel mese di marzo, per immobili rientranti nella categoria C/1, quella dei negozi.
Sospese anche le attività di accertamento da parte del fisco, oltre ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali.
Un’ultima precisazione utile: il decreto provvede anche a prolungare fino al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto.