L'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la pubblicazione di due nuove Faq, le modalità di presentazione dell'autocertificazione per le società del settore turistico costituite nel 2022 a seguito di operazione straordinaria che si sono viste respingere la richiesta del Bonus affitti oppure del Bonus Imu.
Il Fisco precisa infatti che le agevolazioni in questione spettano al soggetto "che sorge a seguito dell’operazione straordinaria che comporti la 'confluenza' della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite”. La casistica in questione, dunque, non è quella delle nuove società create da zero ma quelle nate da una sorta di 'trasformazione' di realtà precedenti (come avviene con scissioni, fusioni e via dicendo).
Per quanto riguarda il credito di imposta, le società in questione che hanno presentato la domanda entro il 28 febbraio 2023 ma hanno ricevuto un riscontro negativo possono inviare anche nei giorni successivi l'aurtocertificazione all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, compilando sempre il medesimo modello (tutte le informazioni a questo link).
L'autodichiarazione deve essere inviata tramite Pec e firmata digitalmente dal beneficiario dell'agevolazione; inoltre il messaggio, precisa l'Agenzia delle entrate, deve riportare nell'oggetto la dicitura “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili” con il codice fiscale del beneficiario del credito.
Se non si dispone di firma digitale, si potrà procedere con la firma autografa ma bisognerà allegare la copia di un documento di indentità valido.
In ogni caso bisognerà anche allegare la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
Nel messaggio di posta dovrà inoltre essere riportato il motivo per cui si chiede l'acquisizione dell'autodichiarazione. La Comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
La medesima modalità, come precisano le stesse Faq dell'Agenzia delle entrate, vale anche per: imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche Iva, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria; possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria; versamento a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU dopo il termine di scadenza, mediante ravvedimento operoso; incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria (es. mancato aggiornamento di una variazione catastale).
Le Faq dell'Agenzia posso essere consultate integralmente a questo link per il Bonus Imu e a questo link per il Bonus Affitti.