“La strada è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata in gennaio, che potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda”. Nell’annunciare la firma del Dpcm che entra in vigore oggi e che varrà fino al 15 gennaio, il premier Giuseppe Conte ha implicitamente avvertito che non è tempo di partire per le vacanze sulla neve o per altri viaggi in giro per il mondo.
Crociere ferme
Anche le crociere fanno parte del provvedimento, malgrado i protocolli di sicurezza adottati dalle compagnie abbiano consentito in questi mesi di continuare con successo a navigare quando altri settori del turismo erano in affanno. Crociere quindi sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio; all’articolo 11 del Dpcm è infatti indicato che “a decorrere dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, scalo o destinazione finale porti italiani”. Dal 20 dicembre al 6 gennaio è anche vietato per le navi da crociera “di bandiera estera” entrare nei porti italiani. Prima e dopo le due settimane centrali delle vacanze natalizie le crociere possono continuare “nel rispetto delle linee guida”convalidate dal Cts. Chi è sottoposto a quarantena o isolamento fiduciario non può ovviamente salire a bordo.
Obbligo di quarantena
Medesimo discorso per i viaggi all’estero: come riportato dal Corriere della Sera, dal 21 dicembre all’Epifania tutti coloro che torneranno dall’estero dovranno osservare il periodo di quarantena. Dal 10 dicembre inoltre, chi rientra da uno dei 27 Paesi Ue è obbligato 48 ore prima di partire per l’Italia a fare il tampone e presentarlo all’arrivo: se è negativo, può entrare senza quarantena. Chi arriva da un Paese extra-Schengen invece dovrà farla.
Ennesima doccia fredda quindi per i viaggi, vietati purché non rientrino nei motivi che dovranno essere comprovati mediante dichiarazione: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Possono entrare in Italia i cittadini di Stati membri della Ue, della Gran Bretagna, dell’Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, di San Marino, della Città del Vaticano. A chi viene da questi Paesi è consentito l’ingresso nel territorio nazionale “per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva”. Analoga deroga è consentita ai cittadini di “Stati terzi soggiornanti di lungo periodo”.