Scade il 30 giugno il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’autocertificazione degli aiuti Covid. Entro quella data le agenzie di viaggi che hanno ottenuto aiuti di Stato dovranno dichiarare di averne goduto nel rispetto di tutte le condizioni previste e di non aver ricevuto contributi in esubero rispetto ai massimali concordati in sede europea. Un adempimento burocratico che sta preoccupando non poco la distribuzione, sia perché questa scadenza cade in un mese già ricco di appuntamenti fiscali, ma anche perché l’omessa o non veritiera dichiarazione potrebbe comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali. In particolare, laddove i massimali siano stati superati, vi è l'obbligo di restituire l’eccedenza, maggiorata degli interessi.
L'iter da seguire
Ma come procedere? “Per compilare questa dichiarazione - ha spiegato la consulente fiscale di Fiavet Lazio, Caterina Claudi, nel corso di un seminario organizzato ieri in occasione dell’Assemblea generale dei soci - dobbiamo prima di tutto fare l’inventario di tutti gli aiuti Covid ottenuti da marzo 2020 fino ad ora. Secondo passaggio molto importante è identificare se la nostra agenzia è un’impresa singola o unica, perché in questo caso bisogna considerare anche gli aiuti erogati alle imprese che sono insieme a me e stare bene attenti che, una volta sommati, questi non sforino le soglie stabilite”.
Gli accorgimenti
Ma nella compilazione è anche importante classificare correttamente i sostegni ricevuti. “Ci sono due tipologie di aiuti che lo Stato italiano poteva erogare: quelli della sezione 3.1 e quelli della sezione 3.12 del cosiddetto quadro temporaneo. I primi - ha precisato la consulente fiscale - sono degli aiuti a volume, che non richiedono particolari restrizioni o condizioni come ad esempio la perdita di fatturato del mese di aprile 2020. I secondi prevedono un aiuto molto più cospicuo, che però richiede una serie di vincoli precisi, come ad esempio il contributo perequativo”.
Una distinzione utile anche al fine di non superare il tetto massimo dei sostegni legittimamente fruiti. “Se le soglie per la sezione 3.1 non risultino sufficientemente capienti ad accogliere tutti gli aiuti Covid cui l’impresa ha diritto, allora - ha aggiunto Claudi - è possibile ricorrere alla sezione 3.12, ma a patto che siano rispettate le più stringenti condizioni di accesso”.
Amina D'Addario