Gli ambiti di applicazione del regime 74 ter sono stati al centro del webinar sulla fiscalità organizzato da Fto per i suoi associati.
"Tutte le attività di intermediazione - ha spiegato il consulente fiscale Pierluigi Fiorentino - che l'agenzia di viaggio effettua in nome e per conto del cliente finale e in nome e per conto del tour operator non rientrano nel regime speciale, così come l'intermediazione di singoli servizi turistici quali vettori aerei, ferroviari, alberghi, la vendita di singoli servizi turistici non precedentemente acquisiti nella disponibilità dell'agenzia e prestazioni concernenti visti e passaporti gestiti sempre come intermediari".
L'organizzazione del pacchetto
Il regime speciale Iva va invece applicato quando invece è l'agenzia a organizzare il pacchetto turistico che, ha ricordato Fiorentino, "secondo la normativa europea è costituito da almeno due servizi e viene venduto a un corrispettivo globale, senza cioè esplicitare il prezzo di un singolo servizio".
Ma, ha avvertito il fiscalista, "l'ambito di applicazione oggettiva del regime speciale è più ampio perché - ha precisato - è più variegata l'attività di organizzazione di un'agenzia di viaggio. Ai pacchetti turistici regolati dalla normativa pacchetti in vigore, si aggiungono infatti le escursioni e le attività similari che, pur esaurendosi nell'arco della stessa giornata, rientrano nel regime speciale se costituiti da più servizi e venduti a un prezzo globale". Ma anche i servizi turistici singoli, se questi, ha precisato Fiorentino, "sono stati pre-acquisiti anteriormente alla richiesta del viaggiatore".