Astoi, Aidit, Assoviaggi e Fto, unite, hanno raggiunto un primo, importante risultato nel dialogo con il Mibact sul tema del voucher turismo. Le associazioni plaudono infatti alla messa a norma del nuovo articolo 88bis (“Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”), che in sede di conversione in legge del Dl Cura Italia pone fine ai potenziali contenziosi su uno dei temi più delicati, quello del voucher turistico.
La disciplina dei voucher
Con l’articolo 28 del DL 2 marzo, n.9 veniva introdotto lo strumento dei voucher per i rimborsi da annullamenti dovuti all’emergenza sanitaria, che tuttavia aveva lasciato spazio a contestazioni per l’insufficiente spiegazione di alcuni concetti fondamentali.
Non serve l’accettazione
Spiegazione invece puntualmente arrivata grazie all’articolo 88-bis, che chiarisce innanzitutto come l'emissione dei voucher assolva i correlativi obblighi di rimborso e non richieda alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Inoltre, si fa chiarezza sulle tempistiche di emissione del voucher stesso, che va predisposto non appena ricevuti i rimborsi dai fornitori di servizi e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Questa specifica detta una linea temporale massima anche per i vettori, che devono procedere al rimborso o emettere voucher entro 30 giorni dalla richiesta. Anche l’organizzatore del viaggio, poi, può esercitare il recesso per motivi legati all’emergenza da Covid19.
I viaggi d’istruzione
Un tema particolarmente delicato riguardava i viaggi di istruzione. In questo caso si precisa l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori - senza possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono però stati fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari, che manterranno l’appalto del servizio già ottenuto.
Il destinatario del rimborso
Nei casi di annullamento da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nei casi di annullamento dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento, sia esso viaggiatore o organizzatore.
Potranno infine essere trattati con voucher sia i pacchetti, sia le prenotazioni di solo soggiorno, i voli o altri titoli di viaggio e i viaggi studio relativi a contratti stipulati dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui le prestazioni non potranno eseguirsi per effetto del coronavirus. Quindi, le somme versate dai clienti si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher, anche nei casi di incoming dall'estero.