La conversione in legge del Cura Italia spazza via ogni margine di interpretazione: per le cancellazioni legate alla crisi Covid-19, la scelta di corrispondere il rimborso tramite voucher non solo spetta unicamente all’organizzatore, ma non richiede neanche nessuna forma di accettazione da parte del cliente.
In altri termini, il voucher deve essere consegnato al cliente, senza nessun ulteriore passaggio (accettazione o altro). “Una mail va benissimo - spiega l’avvocato Silvana Durante, consulente legale di Astoi -, anche perché è considerato ‘supporto durevole’. Inoltre per l’organizzatore è sufficiente la comunicazione nei confronti dell’agenzia intermediaria, dal momento che quest’ultima agisce in nome e per conto del cliente finale. L’agenzia, a sua volta, dovrà avvertire il cliente, anche questa volta con una mail. E non è necessario che si tratti di pec, ovvero di una mail certificata”.
Una norma ‘blindata’
Nella conversione in legge, sottolinea l’avvocato Durante, la norma già chiara nel testo precedente viene ‘blindata’. Oltre al fatto che la scelta del voucher spetta all’organizzatore, “viene chiarito anche che questo accade anche nel moneto in cui è l’organizzatore stesso a cancellare e non il cliente”. Questo “veniva dedotto dall’impianto normativo, ma con la conversione in legge viene definitivamente chiarito”.
Per quanto riguarda invece la divergenza tra la normativa relativa alle cancellazioni legate al Covid e le normative europee (la direttiva pacchetti), il testo mette in salvo le regole sui voucher “scrivendo ‘norme di applicazione necessaria’ - aggiunge l’avvocato -: è un tassello importantissimo, perché indica che la norma difende gli interessi costituzionali dello Stato, prevalendo dunque sulla normativa europea. In altre parole, sono state messe solide basi per resistere”.