Il commento del direttore
Remo Vangelista
I primi voucher emessi a conseguenza dei viaggi non realizzati dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cominciano a scadere. Dopo due anni e mezzo, il problema dei rimborsi diventa attualità.
Come ricorda La Repubblica, all’inizio il decreto Cura Italia aveva fissato la durata a 12 mesi, poi estesa per tre volte prima a 18, poi a 24 e infine a 30 mesi con l’ultimo Milleproroghe. Il rimborso dei viaggi che non si sono potuti tenere per ‘impossibilità sopravvenuta’ a causa del Covid riguarda lockdown, chiusura dell’hotel, impossibilità di lasciare il comune o la propria regione a causa di restrizioni governative, positività al Covid o contatto con un positivo che hanno originato un periodo di quarantena obbligatoria.
Il rimborso dovrebbe avvenire entro 14 giorni dalla scadenza dei 30 mesi.
Purtroppo, come ben noto, lo stop ai viaggi, seguito da una lenta ripresa del turismo, ha generato grandi difficoltà per gli operatori turistici. Che il caro-energia ha persino peggiorato. Molte aziende - tour operator, agenzie viaggi e hotel - nel frattempo sono fallite e, in questo caso, il rischio che il cliente perda quanto versato è legato alla consistenza del fondo di indennizzo introdotto dal ministero del Turismo.
Un aiuto potrebbe venire dalle assicurazioni: i tour operator infatti devono essere assicurati in caso di fallimento. Ma la normativa d’emergenza varata durante la pandemia ha creato problemi di interpretazione. Secondo La Repubblica infatti ci sarebbero già casi di compagnie assicurative che non rimborsano, sostenendo che la polizza garantiscea i contratti in essere, mentre in caso di consegna del voucher il contratto è da considerarsi risolto.