Il commento del direttore
Remo Vangelista
Uno dei grandi timori di questi giorni è quello di non ricevere le fatture elettroniche dai fornitori. “La fattura che doveva arrivare da quel fornitore, perché non è ancora arrivata?”
“È colpa del fornitore (non l’ha spedita)? Oppure è colpa mia (il mio canale di ricezione non funziona)? Oppure se l’è “persa” l’Agenzia delle Entrate?”
Innanzitutto un chiarimento importante: le fatture di acquisto di gennaio, in alcuni casi, potrebbero arrivare addirittura a maggio inoltrato! Vi spiego perché: il decreto legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 (DL n. 119/2018) ha introdotto la cosiddetta “moratoria” delle sanzioni consentendo, per i primi mesi del 2019, di inviare le fatture elettroniche entro la scadenza della liquidazione Iva periodica senza subire sanzioni.
Per questo motivo, se un nostro fornitore adotta la liquidazione Iva trimestrale, potrà inviare una fattura di gennaio (o di febbraio e marzo) entro il 16 maggio (termine per la liquidazione Iva del 1° trimestre) senza sanzioni.
Escludendo, quindi, i casi più “fantasiosi” di mancata emissione delle fatture (che abbiamo visto in questo articolo) per la prima metà del 2019 dovremo pazientare, e non poco, prima di ricevere alcune fatture di acquisto.
Ma cosa possiamo fare se davvero, alla fine, una fattura non ci arriva nonostante i numerosi solleciti al fornitore?
L’unica via percorribile è molto tortuosa ed è quella indicata dal D.Lgs. 471/1997: se non si riceve la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione si deve, entro il trentesimo giorno successivo:
- emettere autofattura in duplice copia, contenente i dati che dovevano essere inseriti nella fattura mai ricevuta (si presume, ovviamente, di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’acquisto effettuato);
- procedere al versamento dell’Iva (se si tratta di operazione soggetta ad Iva) mediante F24;
- presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente l’autofattura, allegando copia del versamento.
Ad esempio:
- nel caso di acquisto effettuato il 20 gennaio 2019;
- se entro il 20 maggio 2019 (termine di quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione) non è pervenuta la relativa fattura d’acquisto;
- entro il 20 giugno 2019 occorre versare l’Iva (se dovuta) con modello F24, emettere l’autofattura e far pervenire il tutto all’ufficio dell’agenzia delle entrate territorialmente competente.
Appare evidente che quanto sopra sia una pratica particolarmente complessa, ma a oggi è l’unico modo per ovviare a una fattura non ricevuta.
Devo, purtroppo, aggiungere un particolare non di poco conto: la norma dice espressamente che chi non riceve una fattura è obbligato ad effettuare la trafila di cui sopra, perché se ciò non accade può essere punito (esatto: la norma utilizza proprio il termine “punito”: leggere qui per credere) con una sanzione minima di euro 250,00.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.iva74ter.it