Il commento del direttore
Remo Vangelista
La data era già stata contestata in passato dagli addetti ai lavori. Ma l’Europa aveva già deciso: la direttiva sui pacchetti doveva entrare in vigore il primo luglio 2018, ovvero il alta stagione. E così è stato: le regole sono cambiate da ieri anche se, essendo il primo giorno del mese una domenica, di fatto è oggi che si entra nel vivo delle nuove norme.
Il testo della legge di recepimento della direttiva, ormai, è stato vivisezionato più volte. Ma vale la pena ricordare alcuni tra i principali cambiamenti per le agenzie di viaggi e il turismo in generale.
Adeguamenti
Una delle principali novità riguarda gli adeguamenti. Oltre al tetto massimo dell’8% per gli aumenti rispetto al prezzo iniziale (fino alla scorsa settimana il limite era il 10%), a essere modificato è anche un altro importante elemento: ora l’organizzatore, se prevede un possibile aumento, deve stabilire anche un eventuale riduzione, nel caso in cui il paramentro di riferimento (fuel, valuta o altro) risulti più favorevole al cliente.
Viaggi di gruppo
Novità anche per le cancellazioni da parte dell’organizzatore nel caso di viaggi di gruppo in cui non sia stato raggiunto il numero minimo. Fino a pochi giorni fa l’annullamento doveva avvenire inderogabilmente al massimo 20 giorni prima della partenza. Con la nuova legge, vengono invece stabiliti diversi scaglioni in base alla durata del viaggio: gli itinerari di meno di 2 giorni possono essere cancellati fino a 48 ore prima della partenza, tra i 2 e i 6 giorni fino a 7 giorni prima e oltre i 6 giorni resta il termine di 20 giorni per il preavviso.
Business travel e 74ter
Buone notizie sul fronte del business travel: quest’ultimo, infatti, nel caso in cui faccia riferimento a un accordo generale tra agenzia e azienda cliente, non rientra nella direttiva pacchetti. Questo significa che potrebbe non essere più obbligatoria la fattura 74 ter. Un dato positivo, dal momento che spesso le aziende storcevano il naso di fronte alle fatture senza Iva esposta, dal momento che non potevano procedere a scaricare l’Imposta sul valore aggiunto.