Il commento del direttore
Remo Vangelista
L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha messo agenzie di viaggi e tour operator di fronte a una situazione di difficile gestione, tra disdette e dubbi su eventuali responsabilità legali degli operatori, ma anche su penali e possibili strumenti per gestire i rimborsi ai clienti, a partire dai voucher.
Per far chiarezza interviene il consulente legale di Assoviaggi Confesercenti, l’avvocato Alessio Costantini, che risponde ai quesiti più frequenti posti dagli associati.
Di chi è la responsabilità legale?
Il primo riguarda il soggetto a cui viene addebitata la responsabilità degli annullamenti di pacchetti turistici. In questo caso la Corte di Cassazione ha più volte riaffermato il principio per il quale l’impossibilità per il turista di fruire del pacchetto per cause non imputabili a lui lo legittima a ottenere la restituzione del prezzo versato da parte dell’organizzatore del pacchetto. Il principio è stato poi di recente affermato dalla Corte di Giustizia, seppur sotto il diverso profilo della mancata fornitura solo parziale dei servizi nel caso delle restrizioni sanitarie in seguito al Covid. In questo caso il viaggiatore ha avuto diritto a una congrua riduzione del prezzo.
Nel caso dell’alluvione, poi, bisogna tenere conto del fatto che la parte costiera è fruibile e, di conseguenza, rispetto a quest’area non sarà possibile invocare il principio richiamato. Laddove invece l’evento atmosferico abbia comportato una compressione del programma di viaggio (con impossibilità di erogare e fruire solo una parte delle prestazioni) si potrà applicare il principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ovvero la riduzione del prezzo in misura corrispondente ai servizi non fruiti.
In caso, poi, di annullamento di un singolo servizio turistico (ad esempio un pernottamento in una struttura ricettiva), a farsi carico delle conseguenze dell’annullamento del servizio dovrebbe essere il fornitore del servizio, e non l’agenzia intermediaria.
Sì ai voucher
Altra questione riguarda se sia possibile o meno annullare ed emettere un voucher senza restituire le somme ai clienti. La risposta è sì, se il cliente è d’accordo.
Se, infine, le strutture ricettive applicano le penali, se queste ultime si riferiscono a soggiorni alberghieri compresi in un pacchetto turistico il cliente ha diritto alla restituzione del prezzo del pacchetto turistico. Se, invece, il soggiorno alberghiero non è compreso nel pacchetto turistico, la penale andrebbe applicata al cliente, non all’agenzia (a meno che ci siano accordi diversi tra l’agenzia e l’hotel. In entrambi i casi, però, l’avvocato fa notare che ci sono valide ragioni per contestare l’applicazione della penale. Si ritiene che il principio applicato dalla Cassazione, incentrato sulla “impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione”, sia applicabile anche al singolo servizio.