Rimborsi sui voli: anche le commissioni delle agenzie viaggi toccano ai vettori

In caso di cancellazione o ritardo di un volo e pagamento di un rimborso, alla compagnia aerea spetta anche colmare la commissione dell’intermediario. Lo ha stabilito una sentenza dell’Ottava sezione della Corte di Giustizia Ue che data 12 settembre.

La causa per la quale si è ricorsi al parere della Corte arriva dalla Germania. Una coppia aveva acquistato 6 biglietti aerei attraverso una Ota, che ha addebitato una cifra complessiva di 1.108 euro per i ticket. Il volo acquistato è stato cancellato e, a seguito della procedura di rimborso, il vettore ha restituito alla coppia 1.031 euro, ossia 77 euro in meno rispetto a quanto pagato. I 77 euro erano stati ricaricati quindi dalla Ota come commissioni sull’acquisto dei biglietti.

La Corte Ue ha stabilito che il vettore deve farsi carico anche della commissione imposta dall’intermediario, “a meno che – si legge nella sentenza - tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Non tocca quindi alle agenzie, né online né fisiche, preoccuparsi di rimborsare la quota trattenuta come commissione, sempre che vi sia un accordo pregresso con il fornitore del servizio.

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