Spetta all'agenzia di viaggi decidere sul voucher

Il combinato disposto normativo è chiaro e non lascia spazio ad equivoci. Il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 all'Art.28, comma 9, recita che “Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”. Tale punto non è stato modificato dalla legislazione emergenziale successiva, anzi si può affermare che valga sia per pacchetti che per servizi singoli nonché per tutti i tipi di fornitori.

Il legislatore, infatti, con tale norma ha voluto equilibrare quanto aveva stabilito a favore del consumatore nell'uguagliare la circostanza eccezionale determinatasi nel luogo di destinazione alla emergenza epidemiologica, quest'ultima da intendersi anche nel luogo di partenza e applicabile anche in base a criteri d'imputazione soggettiva del consumatore.

Forzando in qualche modo l'art. 41, comma 4, del Codice del Turismo in relazione al presupposto oggettivo della circostanza eccezionale, d'altro lato è stata però riconosciuta una traslazione del diritto di scelta sul mezzo di rimborso rispetto alle circostanze eccezionali “ordinarie” (terremoto, terrorismo, ecc.), stabilendo che sia l'agente di viaggi il soggetto in capo al quale spetti di decidere se rimborsare in denaro o mediante un voucher (che altro non è che un titolo incorporante il diritto del turista ad ottenere la prestazione di servizi turistici da parte dell'agenzia di viaggi promittente).

Non si può che esternare un plauso a chi abbia con successo propugnato tale sistema, la cui efficacia è tale che sta per essere applicato anche in altri paesi dell'Unione Europea (Belgio, Paesi Bassi, Francia, Ungheria e Malta, ad oggi) i quali si stanno allineando alla normativa italiana istituendo il sistema del voucher per l'equivalente anziché il rimborso. Tale sistema inoltre permetterà di superare le dispute sul diritto applicabile nei contratti con i fornitori esteri, dato che essi stessi prevederanno nel loro ordinamento interno norme simili a quelli italiane.

In definitiva è chiaro che se tutta la supply chain del turismo sino ai consumatori finali, anche in virtù dei principi costituzionali di solidarietà nei rapporti sociali, si atterrà a tale meccanismo del voucher, almeno dal punto di vista giuridico una definizione complessiva avverrà celermente. Viceversa attenersi strettamente in punta di diritto alle clausole contrattuali di penalità, senza considerare la situazione eccezionale e senza precedenti causata dal Convid-19, determinerà una paralisi contrattuale.

Dunque agli operatori del diritto che assistono l'industria turistica ed i consumatori, per uscirne fuori, è richiesta la massima flessibilità, in difetto, come ci hanno insegnato i romani, lo spettro di summa lex, summa iniuria.

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