Il commento del direttore
Remo Vangelista
Recesso, difetto di conformità, obbligo di rientro: sono questi alcuni dei temi sul quale il testo per il recepimento della direttiva pacchetti Ue, entrato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio, ha accolto le osservazioni di Astoi.
“Qualora venga confermato l’impianto del testo entrato in CdM - è il commento del presidente dell’associazione, Nardo Filippetti (nella foto) -, nel quale sono state scongiurate anche evidenti forzature come quella della responsabilità solidale e sussidiaria delle agenzie di viaggi, possiamo dunque ritenerci parzialmente soddisfatti”. Questo nonostante “la nuova direttiva rappresenti senza dubbio un appesantimento per l’attività dei tour operator”. Inoltre, Filippetti sottolinea: “Il lavoro svolto dalla nostra associazione durante questo lungo iter di recepimento è stato assiduo e tenace”.
I punti salienti del testo
In una nota, l’associazione di categoria spiega dettagliatamente alcuni dei principali punti del testo. Innanzitutto, spiega Astoi, ora “il recesso per circostanze inevitabili e straordinarie determina il recesso anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”. Dal primo luglio, dunque, i fornitori (compagnie aeree, hotel, eccetera) non potranno applicare penali nel caso in cui il recesso sia per circostanze, appunto, inevitabili e straordinarie.
“Ottiene quindi il riconoscimento normativo un principio che i tour operator hanno sempre ‘fatto fatica’ a far accogliere spontaneamente dai terzi fornitori di servizi i quali, spesso, tendono a non voler comprendere che l'annullamento è determinato da situazioni legate a impossibilità sopravvenuta, dimostrandosi rigidi nell’applicazione delle penali, che invece non sarebbero dovute”.
Secondo punto, viene ridotto il termine di recesso “in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali”. Il termine di recesso, spiega Astoi, in questo caso specifico passa da 14 a 5 giorni. “Le Commissioni avevano già evidenziato, dando seguito ad una richiesta di Astoi e delle altre associazioni di categoria, che un termine di recesso troppo ampio a favore del consumatore per tale tipologia di contratti - ossia per l’acquisto di pacchetto online - avrebbe comportato una sostanziale impasse nell'attività degli operatori, con effetti negativi proprio sui viaggiatori”. Inoltre, il diritto di recesso viene escluso per le offerte last minute.
Un ulteriore importante dettaglio riguarda il periodo ragionevole fissato dal viaggiatore per rimediare al difetto di conformità, che viene “ricondotto alla durata e alle caratteristiche del pacchetto”. Fermo restando che, per quanto riguarda l’inesatta esecuzione del pacchetto, nella contestazione il viaggiatori deve tenere un comportamento “improntato a correttezza e buona fede” e che il difetto “debba riguardare spese necessarie, ragionevoli e documentate”, viene precisato un ulteriore dettaglio: “A seguito della nostra osservazione relativa all’anomalia di lasciare al viaggiatore la possibilità di fissare, egli stesso, un termine entro il quale il tour operator dovrebbe rimediare al difetto - spiega Astoi -, il testo prevede una ulteriore ‘mitigazione’ di tale previsione collegando il periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, alla durata ed alle caratteristiche proprie del pacchetto turistico”.
Inoltre, nel testo definivo viene “espressamente escluso l’obbligo di rientro in caso di fallimento o insolvenza se il pacchetto non prevede il trasporto”. Esclusi, in questo caso, anche ghli obblighi di pagamento di vitto e alloggio.
Ultimo dettaglio da sottolineare, “non viene introdotta la responsabilità solidale e sussidiaria delle adv per inadempimento dei servizi inclusi nel pacchetto”. A questo proposito, Astoi spiega: “Nell’articolo 50 non è stata poi introdotta, a nostro avviso correttamente, la previsione di una responsabilità solidale in via sussidiaria delle agenzie di viaggio per l'inadempimento relativo ai servizi inclusi nel pacchetto, sulla quale Astoi aveva manifestato la propria contrarietà”.