Vacanze studio e pacchetti turistici

La prassi contrattuale da parte degli operatori turistici specializzata nei soggiorni studio all'estero rivela la tendenza a qualificare il rapporto contrattuale nell'ambito della disciplina dei viaggi a pacchetto. La maggiore conseguenza è la responsabilità dell'organizzatore turistico nell'esecuzione del contratto, in particolare per eventi che possano avvenire nel corso del soggiorno, ove a volte si palesano disagi per incompatibilità fra lo studente o la studentessa e la host family, che poco hanno a vedere con inadempimenti contrattuali. Con la conseguenza che l'operatore possa essere condannato al risarcimento del danno da vacanza rovinata nonostante si fosse trattato di un viaggio all'estero per finalità di studio (cfr. sentenza del Tribunale di Roma, 11 maggio 2018, n. 9595).

Sul punto, in realtà, l'operatore non sarebbe obbligato a trattare tale tipo di viaggio al pari di un ordinario viaggio a pacchetto. La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, infatti, sin dalla sentenza C-237/97 del 11 febbraio 1999 aveva chiaramente stabilito che non si doveva applicare la disciplina dei pacchetti turistici a viaggi studio a medio-lungo termine (con durata minima di sei mesi) qualora il fine dello studente fosse di familiarizzare con la gente e l'ambiente locali mediante un programma di scambio interculturale cui la finalità turistica risultava perciò estranea.

Successivamente, la direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici, in vigore in Italia dal 2018, dichiara nel considerando (17) che l'alloggio a fini residenziali non dovrebbe essere qualificato come alloggio a fini turistici, essendo il primo estraneo allo scopo di svago e relax. La conseguenza è che l'operatore che assembli un alloggio a fini residenziali presso una famiglia straniera ospitante o presso un ostello per studenti con un corso di lingua straniera, non stia creando un viaggio a pacchetto turistico, bensì un contratto di servizio turistico con obblighi distinti da quelli che solitamente ricadono sugli operatori nella prima ipotesi.

In altri termini il fine di studio, salvo le gite d'istruzione di pochi giorni ove è palese che lo scopo turistico e di svago convive con quello educativo, non è contemplato dal contratto sui viaggi a pacchetto che invece tutela quello turistico ed al limite d'affari, come la direttiva su citata espressamente disciplina anche per quest'ultima finalità.

Ciò non significa certamente il venir meno di responsabilità per l'organizzatore turistico, attesa la particolare natura e lunga durata del contratto e gli oneri economici che solitamente si accollano le famiglie per inviare all'estero i propri figli.

Il rapporto contrattuale andrà invece regolato nell'ambito del codice civile e del codice del consumatore, in particolare in forza di quest'ultima normativa con attenzione alla parte informativa, agli acconti, alle clausole di recesso ed alle penalità.

Tutti punti sensibili al momento della conclusione del contratto fra le parti e decisivi per determinare il consenso del cliente.

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