Il commento del direttore
Remo Vangelista
Nel caso in cui il cliente finale abbia acquistato un servizio singolo (segnatamente il trasporto aereo o il pernottamento) e sebbene gli sia stata rappresentata la possibilità di stipulare un'assicurazione di annullamento del servizio per garantire il rimborso delle penali contrattuali in caso di impossibilità ad usufruire della prestazione e lo stesso non abbia comunque sottoscritto alcuna forma di copertura, sovente avviene che richieda comunque il rimborso dell'intero prezzo versato al fornitore finale attraverso l'agenzia di viaggi.
Ciò in virtù dell'istituto giuridico stabilito dall'art. 1463 c.c. per cui in tali tipi di contratti, da un lato il fornitore del servizio non è più obbligato a rendere la propria prestazione, dall'altro lato deve restituire ciò che abbia già ricevuto, ogni qualvolta si sia in presenza di una sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta per causa non imputabile al cliente tale per cui le penali di cancellazione non devono applicarsi.
Tuttavia tale meccanismo è tutt'altro che automatico, dovendo essere sottoposto ad una serie di verifiche previe prima della sua applicazione. In primo luogo, assume rilevanza l'obbligo di cooperazione in buona fede da parte del viaggiatore nell'attività precontrattuale per cui il suo rifiuto a stipulare un'assicurazione per coprirsi dal rischio di dover pagare le penali assumerà un valore negativo avverso quest'ultimo, nel caso sia stato diligentemente informato da parte dell'agenzia di viaggi sull'esistenza di tale strumento di garanzia. Tale verifica dovrà inoltre essere sviluppata in rapporto all'entità delle penalità di cancellazione contrattualmente stabilite ed al prezzo globale del servizio turistico.
Inoltre, assume rilevanza la natura della circostanza eccezionale che ha spezzato la causalità contrattuale, essendo da escludersi la causa motivazionale, mentre resta da valutarsi volta per volta quella oggettiva, dovendo verificarsi la sua imprevedibilità ed inevitabilità altrimenti.
In termini concreti, un infortunio occorso pochi giorni prima di partire senza alcuna colpa, andrà valutato diversamente da un mero timore di non recarsi presso una determinata località per il presunto aggravarsi dell'emergenza epidemiologica in tal luogo, senza che siano intervenute misure cogenti governative fra l'altro.
Le penali di cancellazione, per non incorrere che siano dichiarate abusive, devono essere ragionevoli e commisurate alla tipologia del servizio, ad esempio prevedendo la possibilità per il cliente di cedere il contratto anziché prevedere spese aggiuntive immotivate per il solo cambio del nominativo.
Inoltre la migliore prassi conferma la legittimità di trattenere comunque delle spese amministrative fisse a titolo di remunerazione dell'attività svolta dell'agenzia di viaggi mandataria per la gestione della pratica, neppure se sia stata accertata la legittimità del recesso del viaggiatore per circostanza eccezionale non imputabile ad alcuna delle parti nonché di ridurre ulteriormente il rimborso nel caso in cui il fornitore finale provi di avere sopportato delle spese fisse non recuperabili e soprattutto di non aver avuto modo di vendere il servizio recesso allo stesso prezzo o addirittura nel caso di invenduto. Mentre interverrebbero appieno le norme sulla ripetizione dell'indebito nell'ipotesi in cui il fornitore abbia venduto due volte il medesimo servizio, determinandosi in tal caso un ingiustificato arricchimento.
In definitiva, ogni situazione va valutata volta per volta rifuggendo invece da un trattamento prestabilito in un senso o nell'altro: rimborso dell'intero prezzo o addebito integrale delle penali.