La Legge Delega di riforma fiscale ha previsto l’introduzione del c.d. “concordato preventivo biennale”, mediante il quale il fisco proporrà al contribuente...
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) pur introducendo interessanti interventi per il settore del turismo non prevede molti interventi a favore di Agenzie Viaggi e Tour Operator, se non 3 punti ai quali vi suggerisco di prestare particolare attenzione:
- Gestione delle spese di trasferta,
- Ires (imposta sul reddito delle società) premiale a determinate condizioni,
- Proroga della maggior deduzione fiscale del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.
In prossimo mio intervento tratterò gli ultimi 2 punti, mentre in questo approfondirò il primo, la gestione delle spese di trasferta, che rischia di diventare particolarmente onerosa per l’attività delle agenzie viaggi organizzatrici (tour operator).
La nuova norma (art. 1, commi 81-83 della Legge di Bilancio 2025) prevede l’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per le spese di trasferta, che va ad aggiungersi all’obbligo di documentazione della spesa, il tutto al fine di contrastare il possibile fenomeno evasivo derivante dai pagamenti in contanti su determinate spese.
Conseguenze dell’eventuale mancato pagamento tracciato sono l’indeducibilità per l’agenzia viaggi / tour operator del costo delle spese rimborsate e la piena imponibilità del rimborso in capo al dipendente o al lavoratore autonomo che lo riceve.
Quindi gli accompagnatori, tour leader, le guide, ecc. di ritorno dalle loro trasferte dovranno fornire all’agenzia viaggi / tour operator, oltre ai documenti delle spese sostenute, anche la ricevuta del pagamento tracciato delle stesse: è facilmente comprensibile come questa norma crei delle serie difficoltà per il nostro settore, basti pensare ai casi di trasferte in Stati con scarsa (se non nulla) diffusione ed utilizzo dei mezzi di pagamento tracciati.
Come ovviare al problema per chi fa ampio utilizzo di dipendenti/collaboratori con note spese?
Ricordo che la tracciabilità è garantita in caso di effettuazione del pagamento con versamento bancario oppure con carte di debito, di credito e prepagate, ma anche con gli altri mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore (ad esempio i pagamenti tramite cellulare e tablet e gli istituti di moneta elettronica): sarà quindi necessario definire una politica aziendale chiara ed univoca che consenta di eliminare la possibilità di sostenere spese senza il pagamento tracciato ed introdurre in agenzia degli strumenti di pagamento condivisi che consentano di fornire quanto richiesto.
In merito invece alle spese sostenute in quei paesi ExtraUe ove non è possibile effettuare pagamenti tracciati, è assolutamente necessario che il legislatore intervenga per evitare un’eccessiva penalizzazione delle imprese, essendo evidente come in questi casi non può verificarsi il fenomeno evasivo che si intende colpire, introducendo specifiche previsioni che tengano conto della particolarità dell’attività svolta nel nostro settore.