Il commento del direttore
Remo Vangelista
Si preparano altri giorni difficili per i trasporti a causa del maltempo. E non solo in Italia. Dopo una serie di giornate nere, soprattutto per i treni, anche il fine settimana si preannuncia all’insegna di ritardi e cancellazioni, sia per gli aerei che sulle ferrovie.
Ma quali sono, esattamente, i doveri delle agenzie di viaggi che hanno venduto biglietti aerei per voli in partenza in questi giorni complessi? “Il caso è abbastanza chiaro - spiega l’avvocato Gianluca Rossoni -: si tratta di condizioni meteorologiche con previsioni a medio-lungo termine, eventualità normata dalla Carta dei diritti del passeggero”. Una circostanza che esclude “compensazioni di tipo pecuniario”, aggiunge Rossoni.
L'importanza dell'informazione
Tuttavia, c’è un elemento spesso trascurato che invece deve essere tenuto in considerazione: “Quello dell’informazione - spiega l’avvocato -: è un fattore che spesso non viene tenuto in debita considerazione ma che invece è molto importante”. ll passeggero, dunque, deve essere innanzitutto informato sulla situazione del proprio volo. “L’agente di viaggi è sempre più considerato come ‘mandatario’: dunque, il mio consiglio è di avvertire sempre il cliente di ritardi o cancellazioni, avvisando di essere in contatto con la compagnia aerea. Magari, in questo caso, si può allegare anche un link con le previsioni meteo”. L’avviso può essere dato con una semplice mail, “o anche tramite Sms o WhatsApp”.
Riprotezioni e assistenza
Nel caso in cui il ritardo o la cancellazione sia comunicato quando il cliente è già in aeroporto, il vettore deve fornirgli forniti voucher per i pernottamenti (con i transfer tra hotel e aeroporto) e buoni pasto fino alla partenza. Resta comunque il dovere all’assistenza da parte dell’organizzatore che, eventualmente, potrà rifarsi sulla compagnia aerea.
L’assistenza, ovviamente, è dovuta anche nel caso in cui il volo cancellato o spostato sia quello del rientro. Anche in questo caso i pasti, i transfer e i pernottamenti sono sempre a carico del vettore, con l’eventuale facoltà dell’organizzatore di rivalersi sulla compagnia aerea.
“In questo caso, dall’entrata in vigore della direttiva pacchetti Ue, ovvero dal prossimo luglio, cambierà qualcosa - precisa Rossoni -: infatti, con la nuova norma l’organizzatore dovrà fornire assistenza fino a un massimo di tre giorni”.
Allo stato attuale, comunque, la riprotezione è sempre a carico del vettore aereo. Da sottolineare però che, se il vettore non fa parte dell’Unione europea e l’aeroporto di partenza non è comunitario, non scattano le tutele previste dalla Carta dei diritti del passeggero.
C’è poi un altro caso cui fare attenzione: “Se un cliente acquistasse oggi un biglietti per sabato, è bene che l’agente di viaggi lo informi immediatamente della possibilità di disguidi, vista la situazione meteorologica”.
Il caso dei voli consequenziali
Una eventualità dubbia, quella dei voli consequenziali: può accadere, infatti, che un volo venga cancellato o spostato anche se l’aeroporto di partenza non si trova in una zona colpita dal maltempo. È il caso in cui l’aeromobile che deve operare il volo si trova bloccato in un altro aeroporto. “In questo caso, la situazione dipende da diversi fattori: se il vettore ha o meno a disposizione un altro aeromobile e soprattutto se la compagnia stessa preferisce sobbarcarsi il costo di eventuali importi da riconoscere ai passeggeri o quello dell’aereo aggiuntivo”.
Più semplice, invece, la situazione dei treni: “In questo caso, l’agenzia deve sempre fornire le informazioni necessarie, ma viene meno l’obbligo dell’assistenza”.