Il commento del direttore
Remo Vangelista
Tra direttiva europea da rispettare e fallimenti dei tour operator, il tema della garanzia verso i clienti e della polizze obbligatorie è sempre attuale. La società di intermediazione I4T ha fatto il punto con Ttg Italia su alcuni punti di stretta attualità, che riguardano in modo particolare i risarcimenti dovuti ai viaggiatori rimasti con la valigia in mano, per colpa del fornitore dei servizi.
"Il Codice del turismo impone il rimborso per insolvenza del fornitore, da erogare senza ritardi. È sufficiente che ci sia un'insolvenza di fatto, ossia che la società ammetta di non poter pagare i fornitori, non serve per forza uno status dichiarato dal Tribunale" spiega Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa del brooker I4T.
"Quanto all'ammontare, in linea generale il cliente va risarcito di tutta la somma pagata in fase di prenotazione. Ma le polizze assicurative contengono dei massimali e questo è lecito. Quindi, se il massimale non è sufficiente a coprire tutte le persone coinvolte nella stessa vicenda, la compagnia applicherà la cosiddetta proporzionale, in modo da salvaguardare un rimborso per tutti, anche se non integrale" aggiunge.
Questo, per esempio, potrebbe essere il caso riguardante i clienti lasciati a casa nel corso del 2019 dal tour operator Metamondo.