Fisco e agenzie di viaggiL’Europa detta le regole

In Lussemburgo, in questi giorni, si stanno decidendo le sorti delle agenzie di viaggi e degli hotel italiani. Due cause pendenti presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea potrebbero infatti riscrivere completamente le regole per l’Iva nel settore turistico, con conseguenze sia per l’intermediazione che per il settore ricettivo. A spiegarlo a TTG Italia è Giulio Benedetti, commercialista, che ha potuto visionare in anteprima le conclusioni degli avvocati generali, ovvero i ‘pareri’ in base ai quali il giudice europeo dovrà prendere una decisione.

L’Iva sull’acconto
La prima riguarda un’agenzia di viaggi della Polonia, che si è vista richiedere dall’omologo polacco dell’Agenzia delle Entrate il pagamento dell’Iva sull’acconto versato da un cliente per un viaggio. L’agenzia, dunque, si è rivolta alla Corte di Giustizia per un chiarimento in merito.

“In Italia, il versamento dell’acconto non è momento impositivo: questo significa che l’Iva sarà versata solo una volta presentata la fattura e versato il saldo”, precisa Benedetti. Anche perché, prosegue il commercialista, “al momento dell’acconto non ci sono ancora le fatture dei fornitori”. E visto che il calcolo dell’Iva richiede il calcolo della differenza tra gli importi della fattura emessa al cliente e quelli dei documenti presentati dai fornitori, il versamento dell’imposta sull’acconto richiederebbe una stima dei costi corrispondenti.

“Come si procede in questo caso? Anche assumendo che, al momento del versamento dell’acconto, l’agenzia sia a conoscenza dei costi relativi ai fornitori, come si effettua il calcolo? Se l’acconto è il 30% allora il conteggio viene basato sul 30% dei costi?”.

Al momento, il pronunciamento dell’avvocatura generale dà ragione in parte al Fisco polacco, riconoscendo il diritto a richiedere il versamento dell’Iva, ma apre uno spiraglio anche per l’agenzia, dal momento che riconosce come la tassa debba essere calcolata sull’effettivo profitto.

Ora tutto passa in mano ai giudici. E la sentenza finale, nonostante non abbia effetti immediati sull’ordinamento italiano, avrà comunque un peso determinante. “Le norme europee passano davanti a quelle nazionali - spiega Benedetti -. Anche se nessuna legge recepirà il pronunciamento della Corte europea, in un eventuale futuro contenzioso la sentenza (se favorevole al Fisco) potrebbe essere presentata dall’Agenzia delle Entrate italiana”.

Hotel e 74 ter
Il secondo caso riguarda invece una compagnia di hotel tedesca che gestisce diverse strutture in alcuni Stati d’Europa, tra cui l’Italia. La questione presentata dall’operatore riguarda la famosa vicenda dei pacchetti realizzati dagli hotel, approfonditamente scandagliata dopo l’entrata in vigore della direttiva pacchetti.

In questo caso, l’albergatore si chiedeva se, per i pacchetti, dovesse applicare il regime 74 ter oppure il regime ordinario. E, soprattutto, se nel primo caso potesse applicare l’aliquota degli hotel (10%) e non quella generica del 22%.

“L’avvocatura generale - spiega Benedetti - in questo caso sostiene che l’hotel deve applicare il regime 74 ter, che però non prevede l’aliquota Iva al 10%. Dunque, deve applicare la percentuale al 22”.

Anche in questo caso, la sentenza scriverà una pagina importante nella giurisprudenza turistica in materia fiscale.

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