Con la legge 21 aprile 2023, n.49 si è finalmente attuato il principio dell’equo compenso in relazione alla quantità e qualità del lavoro professionale svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni professionali. Ciò non significa il ritorno ai minimi tariffari obbligatori ed a cartelli anticoncorrenziali delle arti e professioni bensì la legge interviene solo quando vi sia un’accentuata sperequazione di potere contrattuale fra il committente del servizio turistico ed il professionista incaricato di realizzarlo.
La legge infatti non si applica a tutte le fattispecie contrattuali, ma solo nei casi in cui il committente sia la pubblica amministrazione o un’impresa bancaria e assicurativa oppure in generale qualsiasi impresa che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbia occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o abbia presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. In altri termini, ogni qualvolta il soggetto o l’ente che affidi l’incarico al professionista del turismo sia ritenuto, anche per i numeri elevatissimi di clienti finali che gestisce, in grado di imporre condizioni contrattuali inique in termini di remunerazione del servizio, interviene la legge a riequilibrare il sinallagma contrattuale.
Si rifletta ad esempio su operatori turistici o poli museali di rilevanza internazionale in grado di obbligare i professionisti incaricati ad accettare le condizioni contrattuali del servizio senza che il professionista possa neppure discutere i relativi termini, soprattutto economici.
La legge sull’equo compenso prevede che ai Ministeri di rispettiva competenza sia delegato di emanare i decreti attuativi per stabilire il tariffario minimo da applicarsi obbligatoriamente ogni qualvolta sussista tale dislivello fra committente e professionista. In alternativa, le associazioni professionali potranno concordare direttamente con le imprese o con le associazioni di categoria dei tariffari minimi applicabili agli aderenti. Assume molta rilevanza inoltre il fatto che la clausola economica al di sotto dei minimi tariffari è nulla per legge quando non sia stato previsto un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera, con diritto per quest’ultimo ad un indennizzo per essere stato pagato al di sotto di quanto previsto dalla legge.
È palese che tale legge darà un fondamentale impulso alle professioni turistiche per una giusta remunerazione e quindi anche per risultare appetibili da parte dei giovani come futura professione. In ambito turistico, il bacino dei beneficiari potrebbe essere amplissimo. Si spazia dalle guide turistiche agli accompagnatori turistici sino alle professioni non organizzate di cui alla l.n. 4/2013 quali i professionisti del turismo esperienziale, gli operatori culturali, i professionisti della ristorazione e degli eventi nonché del trekking e del tempo libero in genere.
La sensazione è che l’applicazione della legge nel mercato del turismo, dovrà passare in primo luogo dagli stessi professionisti del turismo che dovranno essere i primi custodi della legge sull’equo compenso, sin dalla fase delle trattative precontrattuali con i potenti committenti. L’auspicio è che possa terminare, da parte di quest’ultimi, la deprecabile prassi di mettere sul tavolo i contratti secondo la nota modalità “prendre ou laisser”.