Il commento del direttore
Remo Vangelista
La nuova normativa sui pacchetti turistici, nata dalla direttiva europea, è ormai entrata in vigore. Ma i dubbi, ovviamente, non sono ancora svaniti del tutto. Per avere uno scenario completo dell’impatto delle nuove regole bisognerà aspettare che la prassi si consolidi.
Intanto, l’avvocato Gianluca Rossoni, esperto di legislazione turistica, chiarisce alcuni degli aspetti che possono ancora ingenerare confusioni tra gli addetti ai lavori. Una serie di riflessioni che nascono da osservazioni arrivate all’avvocato da aziende del settore.
Servizi turistici collegati
Una delle prime questioni riguarda gli ormai famosi servizi turistici collegati, di cui si è già parlato. Ma resta un aspetto da precisare: “La norma - sottolinea Rossoni - lascia intendere che, in caso di dubbio, la combinazione costituisce un pacchetto e non ‘servizi turistici collegati’”.
Ma davvero la situazione potrebbe non essere chiara? “In alcuni casi è chiarissimo - prosegue Rossoni -: volo più hotel è un pacchetto. Nel caso di una Ota, il ‘carrello’ è un pacchetto. Ma in agenzia di viaggi la cosa potrebbe non essere coì lineare. Facciamo un esempio: un cliente entra in agenzia e acquista un servizio. Si trova bene, torna e ne acquista un altro sempre per lo stesso viaggio. Si tratta di servizi turistici collegati, ma ovviamente il cliente ha interesse ad affermare che invece si tratta di un pacchetto”. L’importante, a questo punto, è che l’agente sia chiaro e precisi al cliente se sta vendendo servizi separati, servizi turistici collegati o pacchetti. E spiegare le tutele previste in ciascun caso”.
Ma attenzione: ci sono alcuni casi in cui la formula viene considerata sempre pacchetto se viene pubblicizzata o presentata come tale “o anche come formule analoghe, come ‘Viaggio in India’”. In altri termini, non si può pubblicizzare una formula come ‘viaggio’, ‘pacchetto’ o nomi similari e poi vendere ‘servizi turistici collegati’.
“Il mio consiglio, in generale, è quello di informarsi sempre sulle esigenze del viaggiatore, anche dal punto di vista della tipologia di acquisto”.
La cooperazione del viaggiatore
Dalla nuova legge arrivano anche alcuni chiarimenti per quanto riguarda i difetti di conformità e le relative lamentele (con richieste di rimborso annesse).
Su questo piano, la nuova norma inserisce “un maggior obbligo di cooperazione da parte del viaggiatore”, spiega Rossoni. Il cliente, infatti, “deve tempestivamente e senza ritardo evidenziare il difetto di conformità”. Il dvd con le fotografie inviato 20 giorni dopo il rientro, dunque, potrebbe essere contestabile, in quanto non rappresenta certo una contestazione ‘tempestiva’.
Novità anche per le penali: l’importo stabilito, infatti, “deve essere ragionevole e deve rappresentare i costi effettivi”. In pratica, non ci si può semplicemente appellare al fatto che la penale è stata stabilita in in certo modo, ma eventualmente bisogna anche essere in grado di precisare a cosa fanno riferimento i costi.
Il nodo del 25 per cento
Sulla famosa questione del 25 per cento (ovvero l’incidenza massima dei servizi aggiuntivi sul costo totale del soggiorno in hotel oltre al quale si applica la legislazione del pacchetto di viaggio), bisogna precisare che non tutti i servizi sottostanno a questa norma.
In alcuni casi, infatti, “il vincolo del 25 per cento non si pone”. Sono infatti previsti dei servizi accessori che non sono computabili come servizi turistici ulteriori e che dunque non devono sottostare alla regola.