Il commento del direttore
Remo Vangelista
In agenzia viaggi si utilizza un vocabolario particolare, specifico per l’attività svolta. Ancor più specifico (ed a volte ostico) risulta essere tale vocabolario quando applicato alle pratiche amministrative e fiscali di agenzia: cerchiamo di chiarire alcuni dei termini più usati.
Locazione breve: contratto di locazione, di durata non superiore a 30 giorni, di immobili a uso abitativo (comprese le sublocazioni) stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
Il decreto legge n. 50 del 2017 stabilisce che sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017:
- coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare
- coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24.
Overcommission: commissione aggiuntiva alla commissione base, che viene erogata al raggiungimento di determinati budget di vendita predefiniti, al fine di incentivare l’agenzia viaggi e fidelizzarla.
Pacchetto turistico: vi sono due definizioni attualmente vigenti:
- quella “amministrativa” contenuta nell’art. 34 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del turismo): “viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso, crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, venduta od offerta in vendita ad un prezzo forfetario, di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico;
- quella “fiscale”, contenuta nell’art. 1 del DM 340/99: sostanzialmente uguale alla definizione precedente, ma con l’aggiunta del requisito della durata superiore alle 24 ore o estensione per un periodo comprendente almeno una notte.
Dal 1° luglio 2018 verrà introdotta la nuova definizione di pacchetto turistico a seguito del recepimento della direttiva UE 2015/2302.
Regime forfetario: prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale. Tale regime non è applicabile al regime speciale Iva per le agenzie viaggi.
Regime Iva speciale (detto anche 'Regime del Margine' o 'Regime IVA 74ter' o 'Regime base da base'): regime applicato alla organizzazione e vendita di pacchetti turistici o servizi singoli preacquisiti. Consiste nell’applicazione di regole specifiche in merito alle modalità di fatturazione, registrazione contabile delle operazioni, liquidazione e versamenti dell’Iva.
Regime Iva ordinario (detto anche “Regime imposta da imposta”): regime applicato alla vendita di servizi singoli non preacquisiti e alle prestazioni di intermediazione. Consiste nell’applicazione delle regole Iva ordinarie in merito alle modalità di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’Iva.
Residence: complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti con contratti aventi validità non inferiore a 3 giorni.
Reverse charge: particolare metodo di applicazione dell’Iva che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. I casi più frequenti di applicazione per le agenzie viaggi sono relativi alla contabilizzazione dell’acquisto da fornitori intracomunitari.
Servizi singoli preacquisiti: servizi turistici non riconducibili tra i pacchetti turistici, resi da altri soggetti e acquisiti nella disponibilità dell’agenzia di viaggi anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore, o a seguito della presenza di contratti di allotment, di vuoto per pieno o di opzione con i fornitori dei servizi.
Split payment: lo split payment (o scissione dei pagamenti) è un particolare regime Iva mediante il quale l’imposta sugli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, da altri soggetti che sono da esse controllate nonché da parte di società quotate, deve essere da loro versata, anziché dal fornitore o prestatore. In pratica, con lo split payment si scinde il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Per le agenzie viaggi il caso più frequente è quello relativo alla contabilizzazione delle fatture di provvigioni attive riconosciute da Trenitalia.
Vendita (o Pratica) Commissionabile: trattasi di pratiche nelle quali l’agenzia viaggi agisce da pura intermediaria e percepisce una provvigione o una fee per la propria attività di intermediazione. La gestione di una fee o provvigione per vendite commissionabili è sempre in Iva ordinaria.
Vendita (o Pratica) al Netto: trattasi di pratiche nelle quali l’agenzia viaggi agisce in nome e per conto proprio, acquistando un pacchetto turistico o servizio singolo e rivendendolo a proprio nome e per proprio conto applicando un prezzo finale comprensivo del proprio mark-up (o magine di guadagno). La gestione di una pratica al netto può avvenire in regime Iva 74ter o in regime Iva ordinario a seconda del tipo di prodotto/servizio venduto.
Vies: per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system): solo chi è iscritto al Vies può ricevere fatture di acquisto da fornitori intracomunitari senza addebito di Iva.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.iva74ter.it