Il commento del direttore
Remo Vangelista
Periodicamente presso la Corte di Giustizia UE vengono promosse cause o domande di pronunce sulla corretta applicazione del regime speciale Iva per le agenzie di viaggi.
Proprio negli ultimi giorni mi sono stati anticipati i testi delle conclusioni degli Avvocati Generali per due cause di imminente discussione riguardanti le “disavventure” con il regime speciale IVA di una agenzia viaggi polacca e di un hotel tedesco.
In particolare l’agenzia viaggi polacca (la causa in questione è la C-422/17) si è vista contestare dalla corrispondente autorità fiscale (la loro agenzia delle entrate: della serie “tutto il mondo è paese”) un mancato versamento Iva sugli acconti ricevuti dai clienti per dei pacchetti turistici venduti.
Come noto la regola generale (vigente anche in Italia) è che l’emissione delle fatture (e di conseguenza il calcolo e versamento dell’Iva) per i pacchetti turistici organizzati e venduti avvenga solo quando viene incassata al 100% la pratica (o quando parte il viaggiatore, se questo accadimento avviene prima dell’incasso). L’eventualità che una agenzia viaggi debba calcolare e versare IVA prima di aver incassato una pratica al 100% è oltremodo pericoloso e dannoso sia perché si trova a dover anticipare l’imposta senza aver ancora, di fatto, conseguito il margine sulla pratica, sia perché è molto probabile che le fatture dei fornitori non siano ancora pervenute, e quindi l’Iva venga calcolata su un margine molto più alto di quello effettivo (che può essere calcolato solo quanto si hanno a disposizione le fatture dei fornitori per gli acquisti che hanno concorso a formare il pacchetto turistico).
L’hotel tedesco, invece, (la causa in questione è la C-552/17) si chiede se debba applicare il regime speciale oppure no, in quanto con il regime speciale Iva delle agenzie viaggi l’aliquota da applicare è quella più elevata (in Italia del 22%), mentre come noto gli hotel per il singolo servizio di alloggio possono applicare l’aliquota ridotta (in Italia del 10%).
In questo caso mi sento di dire che “NON tutto il mondo è paese” perché a differenza degli hotel italiani, quello tedesco si domanda se applicare il regime speciale mentre, come noto, in Italia gli hotel non si pongono questo problema e le agenzie viaggi patiscono in maniera sensibile la concorrenza di strutture alberghiere che, di fatto, promuovono sempre più vere e proprie esperienze turistiche aggiungendo al solo alloggio altri servizi con alto valore turistico ed esperienziale per il cliente (escursioni, eventi, ecc.): gli hotel applicano una aliquota Iva ridotta (appunto: del 10%) su prodotti che il più delle volte risultano molto simili a quelli offerti da alcune agenzie viaggi (che applicano invece l’aliquota Iva del 22% su tali prodotti) con evidente vantaggio concorrenziale dato dal maggior margine garantito dalla differente aliquota Iva a loro favore (10% contro 22%: un vantaggio del 12%).
Insomma: le questioni fiscali hanno sempre un discreto appeal anche in ambito comunitario e forniscono sicuramente molti spunti di discussione: chissà che a seguito delle pronunce ufficiali della Corte di Giustizia UE sui casi sopra esposti (soprattutto la questione dell’hotel tedesco) non si aprano spiragli di manovra anche in Italia, per garantire condizioni più favorevoli per le agenzie viaggi per l’applicazione di una imposizione Iva meno pesante.
Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.eu – www.iva74ter.it