Ryanair, la Cassazione:
“Per i rimborsi sui ritardi
decide il giudice irlandese”

Il volo Ryanair è decollato in ritardo? In caso di controversia, rivolgersi a un Tribunale potrebbe non bastare. O meglio, non a un Tribunale italiano. Per far valere le proprie ragioni potrebbe essere necessario ricorrere alla giustizia irlandese. Indipendentemente dai Paesi in cui l’aereo è atterrato o decollato, o anche da quello in cui è stato effettuato l’acquisto.

Ad affermarlo è nientemeno che la Cassazione, con la sentenza 8802/2025, secondo cui in caso di richiesta di rimborso per il ritardo dei voli vale la clausola di Ryanair che assegna le cause al giudice irlandese, qualora il passeggero, acquistando il biglietto online, abbia spuntato la casella con il sistema del point and click.

Come riporta ilsole24ore.com, il Tribunale ha avvallato la deroga prevista dall’acquisto online con l’accettazione della clausola, anche se riconduce la vicenda nel raggio d’azione della disciplina Ue.

La convenzione di Montreal

I passeggeri, nella contesa, avevano richiesto di pplicare la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata in Italia nel 2004, che non ammette deroghe ai criteri di giurisdizione che, nel caso esaminato, sarebbe stata nazionale.

La Convenzione riguarda però solo il trasporto internazionale, mentre il volo in questione era un collegamento Alghero-Treviso, dirottato poi su Venezia.

Il fatto che la deroga fosse prevista nelle condizioni generali (consultabili dall’utente) ha poi determinato la decisione finale.

A sollevare la questione, tra gli altri, è stata la presidente di Maavi Enrica Montanucci, che con un post pubblicato su Facebook ha voluto sottolineare le possibili conseguenze per i consumatori della sentenza in merito alle controversie con la low cost.

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